“È l’apocalisse!”, scoperte montagne di monnezza sull’argine del fiume Carapelle tra Manfredonia e Cerignola.

Manfredonia, scoperta sulla strada provinciale 61, dagli Ispettori Ambientali Territoriali del Dipartimento Endas Ambiente, con il Comandante Nazi

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Coronavirus, in Puglia 313 nuovi casi e 5 decessi.

Manfredonia, scoperta sulla strada provinciale 61, dagli Ispettori Ambientali Territoriali del Dipartimento Endas Ambiente, con il Comandante Nazionale del Corpo Volontari Civilis Endas guardie ecologiche Ambientali, Giuseppe Marasco e il comandante del Nucleo Operativo

Lino Murgo

e Tommaso Mangini. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è in aumento esponenziale e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono rilasciati in ambienti urbani o rurali.

Le aree dove avvengono questi abbandoni, il più delle volte, diventano poi a lungo andare dei ricettacoli di rifiuti con tendenziale carattere di sistematicità e definitiva, trasformandosi di fatto in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo di inquinamento dell’area interessata. In alcuni casi l’abbandono di rifiuti è avvenuto in modo talmente massivo da avere determinato il cambiamento dell’aspetto del territorio interessato. Il generale divieto di abbandono dei rifiuti è posto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, che dispone ai commi 1 e 2: “1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”. . L’obbligo di rimozione ed avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Fatta salva l’applicazione delle distinte sanzioni (amministrativa o penale secondo i casi), in ambedue i casi, il comma 3 dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 pone in carico a colui che ha effettuato l’abbandono l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Obbligati in solido sono anche il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
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