Pensione di reversibilità alle coppie gay sposate all’estero prima del 2016: cosa cambia

La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia omosessuale che si era sposata all’estero prima del 2016, anche se i

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La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia omosessuale che si era sposata all’estero prima del 2016, anche se il decesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi, dichiarando l’illegittimità della norma che fino ad oggi escludeva questo diritto.

Il caso era arrivato alla Consulta attraverso le sezioni unite civili della Cassazione. Un uomo, superstite di una coppia omoaffettiva sposata all’estero, aveva chiesto all’INPS la pensione di reversibilità dopo la morte del partner. L’istituto previdenziale l’aveva negata perché il decesso era avvenuto prima della riforma del 2016. La questione è stata sollevata in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione.

La Corte ha ribadito che non esiste a livello costituzionale un obbligo di equiparare le unioni omoaffettive al matrimonio. Tuttavia ha rilevato una situazione del tutto peculiare: sia il matrimonio all’estero che il decesso del coniuge erano avvenuti in un momento in cui in Italia non esisteva ancora alcuno strumento legale per riconoscere quegli effetti. Escludere il partner superstite dalla pensione ai superstiti in queste circostanze, ha concluso la Corte, determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie aventi diritto alla reversibilità.

Con questa sentenza viene dunque colmato un vuoto normativo che penalizzava chi, pur avendo formalizzato il proprio legame all’estero, si era trovato a fare i conti con un lutto prima che la legge italiana riconoscesse quella unione.

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