Professionisti: Iva detraibile per i regali di Natale fino a 50 euro, cene deducibili al 75%

I professionisti e tutti i lavoratori autonomi che si apprestano, in vista del Natale, a sostenere spese per omaggi per i propri dipendenti, clienti,

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I professionisti e tutti i lavoratori autonomi che si apprestano, in vista del Natale, a sostenere spese per omaggi per i propri dipendenti, clienti, fornitori e altri soggetti terzi, potranno dedurre i costi e detrarre l’Iva in modalità differenti a seconda del soggetto destinatario e dell’importo dell’omaggio.

L’omaggio che il lavoratore autonomo donerà sarà un bene che non deriva dalla propria attività professionale; pertanto la distinzione sarà sulla tipologia di destinatario del bene.

L'Iva sui doni ai clienti . Detraibile solo per importi sotto i 50 euro

I doni a terzi

Rientrano in questa categoria sia i clienti che i fornitori, compresi quelli potenziali.Ai fini Irpef, gli acquisti di omaggi a terzi sono spese di rappresentanza a prescindere dall’importo (articolo 54, comma 5, del Tuir). Queste spese sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.Ai fini Iva, la differenza nel trattamento sta nell’importo dell’omaggio:

 entro i 50 euro (ossia per un bene di importo inferiore o uguale a 50 euro) di imponibile del bene omaggio, l’Iva è totalmente detraibile (articolo 19-bis1, lettera h, del Dpr 633/1972);

– oltre i 50 euro di imponibile del bene omaggio l’Iva è totalmente indetraibile.

Il cesto natalizio viene considerato come un unico bene, pertanto i 50 euro sono da rapportare al costo complessivo del cesto e non ai singoli beni che lo compongono.

Ai fini Irap, a prescindere dall’importo, i costi sostenuti per gli omaggi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 dispone che: «La base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata».

La successiva cessione degli omaggi è per il professionista fuori campo Iva ossia a prescindere dall’importo, per mancanza del presupposto oggettivo previsto dall’articolo 2, comma 1, n. 4) del Dpr 633/1972.

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