L’abbandono di rifiuti e l’obbligo di rimozione dell’area

La pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriali Guardie eco ambientali ittiche zoofile del Corpo Nazionale Civilis Endas, durante il

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La pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriali Guardie eco ambientali ittiche zoofile del Corpo Nazionale Civilis Endas, durante il controllo di vigilanza volontaria del territorio sulla strada provinciale 69 nei pressi di Borgo Tre Santi, vedete la video denuncia.

Accade spesso di essere confrontati ad ordinanze adottate dai Sindaci dei Comuni, con le quali viene ordinato ai proprietari di aree oggetto di abbandono di rifiuti da parte di ignoti di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti medesimi ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La legittimità di tali ordinanze è uno dei temi più caldi in giurisprudenza, specialmente laddove il proprietario dei luoghi abbia manifestato una semplice inerzia di fronte all’abbandono, magari non recintando adeguatamente i propri terreni o non attivandosi per la rimozione dei rifiuti una volta rinvenuti.

Ebbene, se al riguardo si sembrava approdati ad una soluzione ormai stabile in giurisprudenza, una recente sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sembra aver scompigliato le carte, specialmente in relazione alle ipotesi di abbandono di rifiuti, ad opera di ignoti, sulle strade o sulle loro pertinenze.

Giuseppe Marasco

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