MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 DA APPLICARE NEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

CITTA' DI MANFREDONIA OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 DA APPLICARE NEL

Bombe d’acqua e forti raffiche di vento, continua a “consumarsi” la terra in Puglia. “Mangiati in 15 anni 157.718 ettari di suolo”
“IL PD TIRI FUORI GLI ATTRIBUTI”
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CITTA’ DI MANFREDONIA
OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE
DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 DA APPLICARE NEL CIMITERO
COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco
PREMESSO CHE
✓ con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
✓ che con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 è stato prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili al 15 ottobre 2020;
✓ con Decreto-Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;
VISTI:
> il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
> il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
> il decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 relativamente all’art. 2 (sanzioni e controlli);
> il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11;
> il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
> il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
> il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
> il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020
(G.U. del 18 ottobre nr. 258);
> il DPCM 13 ottobre 2020”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”
RICHIAMATI:
> l’articolo 11 del DPCM 13 ottobre 2020, secondo cui “Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il
Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile
concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale
del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti
comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata”;
> la circolare del Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, avente ad oggetto: Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO CHE:
• alla luce delle nuove disposizioni, il Prefetto, con nota del 20 ottobre 2020, prot. n. 1500/12.B.1/Area I, ha convocato il Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 22 ottobre 2020 in videoconferenza per una valutazione sui
provvedimenti da adottare in
Piazza della Popolo 8 – 71043 Manfredonia (FG) – tel. 0885/519345 – 519250
relazione al D.P.C.M. del 18/10/2020 ed alle misure di contenimento dl contagio da COVID19, sulla base delle indicazioni sanitarie,
criteri omogenei e modalità di controllo;
nella predetta riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza è emersa una sostanziale condivisione circa l’opportunità di adottare, da parte
delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i
provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti nella disciplina per indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) e
dei divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;
• con nota prot. 55658 del 22-10-2020 il Prefetto invitava, tra l’altro, i Sindaci a valutare la possibilità di disciplinare, con misure efficaci,
l’afflusso della popolazione ai cimiteri, in occasione della imminente Ricorrenza dei Defunti, in modo da contenere al massimo il pericolo
di assembramenti nei luoghi di culto dei defunti

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di
contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone nel
Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei Defunti;
VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l’adozione di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni
del DPCM 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020, nonché di favorire un efficace attività di controllo
sul rispetto delle misure anti-Covid-19;
VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria
cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini;
VISTO in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la
possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i
provvedimenti adottati concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;
DATO ATTO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell’art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
VALUTATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale e locale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela
della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
VISTA la Circolare del Prefetto di Foggia n. 55656 del 22.10.2020 concernente “D.P.C.M. 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. ”
VISTE le Ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
Tutto ciò premesso, per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione
epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020,
ORDINA
nei giorni dal 31/10/2020 al 2/11/2020:
1. l’apertura continuativa del cimitero comunale dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
2. l’ingresso ai cittadini all’interno dell’area cimiteriale sarà consentito in ordine alfabetico del capo famiglia nel seguente modo:
 Giorno 31 ottobre 2020:
dalle ore 7,00 alle ore 11,00 lettere A÷G
dalle ore 11,01 alle ore 14,00 lettere H÷P
dalle ore 14,01 alle ore 18,00 lettere Q÷Z
 Giorno 1 novembre 2020:
dalle ore 7,00 alle ore 11,00 lettere Q÷Z
dalle ore 11,01 alle ore 14,00 lettere A÷G
dalle ore 14,01 alle ore 18,00 lettere H÷P
 Giorno 2 novembre 2020:
Piazza della Popolo 8 – 71043 Manfredonia (FG) – tel. 0885/519345 – 519250
dalle ore 7,00 alle ore 11,00 lettere H÷P
dalle ore 11,01 alle ore 14,00 lettere Q÷Z
dalle ore 14,01 alle ore 18,00 lettere A÷G
e comunque sarà regolamentato in relazione all’affluenza, e i visitatori sono tenuti a:
 evitare assembramenti;
 rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
 indossare la mascherina;
 limitare lo stazionamento al solo tempo necessario per commemorare i propri defunti;
 osservare il percorso indicato dai volontari della Polizia Locale e/o Protezione Civile presenti in loco;
 restare a casa se presentano sintomi influenzali, o una temperatura corporea superiore a 37,5 °C;
AVVERTE CHE
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto non costituisca
reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro
400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in
misura ridotta di € 280,00;
2. Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:
• al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e
seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
• al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R.
n. 1199/1971.
È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di
Manfredonia. 3. Il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia
DISPONE
1. La trasmissione di copia della presente ordinanza:
• a S.E. Prefetto di Foggia, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 11, DPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
• al Sig. Questore di Foggia;
• alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Foggia, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza di Foggia, al Comando della Polizia Locale di Manfredonia;
• alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;
• alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione
divulgativa della presente ordinanza.
2. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 giorni. La stessa diviene
immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Municipale di
Manfredonia, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria.
La Commissione Straordinaria
F.to: Piscitelli – Crea – Soloperto

Vicinanza al dipendente comunale aggredito alcuni giorni fa

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