Armando Li Bergolis, Cassazione conferma: no all’indulto

Con recente sentenza, la prima sezione penale della Corte di Cassazione di Roma (Presidente Domenico Carcano), data udienza: 28.09.2017, ha rigettato

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Con recente sentenza, la prima sezione penale della Corte di Cassazione di Roma (Presidente Domenico Carcano), data udienza: 28.09.2017, ha rigettato il ricorso di Armando Li Bergolis, classe 1975 Monte Sant’Angelo, contro l’ordinanza del 22 novembre 2016 della Corte d’Appello di Bari.

La citata ordinanza aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena, determinata con una precedente ordinanza della stessa Corte in conseguenza del riconoscimento del vincolo della continuazione, avanzata da Armando Li Bergolis, nonché la richiesta di applicazione dell’indulto.

La Corte aveva ritenuto che “la recidiva applicata a Li Bergolis, benché non più obbligatoria, non potesse essere esclusa in quanto il nuovo reato, su cui si fondava lo status di recidivo, per le sue specifiche circostanze e modalità, si rivelava sintomatico di una maggiore pericolosità del soggetto”.

Per la Corte d’Appello “l’indulto non poteva essere riconosciuto in quanto, nel quinquennio successivo al 2/5/2006, Li Bergolis aveva commesso reati per i quali aveva riportato condanne a pena di 27 anni di reclusione.”

Secondo la Cassazione “La censura concernente il diniego dell’applicazione dell’indulto appare generica: il ricorrente sostiene che tutti i reati sono stati commessi in data anteriore al 2/5/2006, ma non affronta specificamente la motivazione del provvedimento che, al contrario, sottolinea che la sentenza di condanna alla pena di anni ventisette di reclusione irrogata in primo grado dalla Corte di Assise di Foggia con sentenza del 17/3/2009 aveva ad oggetto delitti commessi “nell’attualità” e, quindi, da ritenersi consumati fino alla data di detta sentenza. Sussistendo, quindi, i presupposti per la revoca di diritto dell’indulto, il beneficio non poteva essere concesso per le condanne relative a reati che astrattamente erano compresi nel beneficio”.

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