Il TAR Puglia respinge il ricorso degli ambulanti baresi per lo spostamento del mercato settimanale

Il Collegio dei giudici ha riconosciuto fondata l’iniziativa del Comune di Manfredonia di spostare dal mercoledì al martedì la giornata del mercato. L

RICCARDI PRESIDENTE DELL' A.R.O. FOGGIA 1
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Il Collegio dei giudici ha riconosciuto fondata l’iniziativa del Comune di Manfredonia di spostare dal mercoledì al martedì la giornata del mercato. L’istruttoria espletata rende perfettamente comprensibile l’iter logico seguito per l’adozione del provvedimento.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido tra loro al rimborsoin favore del Comune di Manfredonia delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa”.

E’ quanto ha sentenziato il TAR di Bari in merito al ricorso presentato dai commercianti ambulanti della provincia barese col quale chiedevano l’annullamento della deliberazione delConsiglio Comunale di Manfredonia n. 55 del 22.11.2011, con la quale si spostava la giornata del mercato settimanale dal mercoledì al martedì. Mercato già interessato allo spostamento di
sede dalle vie cittadine del rione Monticchio, all’area attrezzata di Scaloria“Il ricorso è infondato”, ha sentenziato il Collegio dei giudici (Sabato Guadagno, presidente, Antonio Pasca,estensore, Desirèe Zonno, referendario) che ha confutato puntualmente tutti i motivi di censura addotti dai ricorrenti. Il Comune di Manfredonia – è detto nella sentenza – ha disposto lo spostamento della giornata di mercato solo a seguito di adeguata attività istruttoria e dopo aver sentito le associazioni di categoria interessate, le quali hanno espresso parere favorevole. L’impugnato provvedimento – annota il Collegio – è stato dunque preceduto da un confronto in contraddittorio con le associazioni, nonché con i singoli operatori che avevano accettato l’assegnazione del posteggio presso la nuova sede mercatale. Richiamando l’attività istruttoria espletata dal Comune di Manfredonia che ha tenuto conto della serie di disagi che caratterizzavano la vecchia sede e la giornata del mercoledì, nonché l’esistenza di ben nove mercati settimanali ubicati nei comuni limitrofi con un bacino di utenza di 184.227 abitanti, a fronte di otto mercati settimanali nella giornata di martedì ubicati in comuni contermini con un bacino di utenza di appena 28.898, il Collegio giudicante cita la legge regionale 18/2001 cheall’articolo 11 prevede che la scelta del giorno di svolgimento di fiere e mercati debba essere effettuata evitando la sovrapposizione con analoga attività in comuni contermini. Il provvedimento impugnato – evidenzia il Collegio dei giudici – risulta altresì corredato di adeguata motivazione, in quanto sulla base dell’istruttoria espletata e dei dati acquisiti, rende perfettamente comprensibile l’iter logico seguito per l’adozione del provvedimento. Di qui la conclusione del Collegio giudicante di respingere il ricorso e di accollare le spese di giudizio ai ricorrenti.

     
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