Nuova legge artigianato: l’etichetta diventa un marchio tutelato, ma pesa l’incognita dei controlli

La norma disciplina l’uso dei termini promozionali riservandoli solo alle aziende iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Confartigianato lancia

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Nuova legge sull'artigianato: cosa cambia per migliaia di imprese (anche  brianzole) - MBNews

La norma disciplina l’uso dei termini promozionali riservandoli solo alle aziende iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Confartigianato lancia l’allarme: a rischio oltre 850mila finti artigiani e sanzioni fino a 25mila euro

Dal 7 aprile è entrata ufficialmente in vigore una normativa sull’artigianato che segna un punto di svolta fondamentale per il tessuto produttivo italiano: il termine artigianale non potrà più essere impiegato liberamente nel linguaggio pubblicitario. La nuova disciplina tutela in modo rigoroso le diciture artigianatoartigiano e artigianale, concedendone l’impiego per la promozione di prodotti e servizi esclusivamente a quelle realtà aziendali che possiedono la qualifica artigiana e risultano regolarmente registrate presso l’Albo delle imprese artigiane istituito dalle Camere di commercio. Nonostante la portata innovativa della misura, si prospetta il concreto pericolo che il testo normativo rimanga privo di un’applicazione pratica se le singole Regioni non provvederanno tempestivamente a dare attuazione alla legge, definendo apparati di vigilanza e un sistema sanzionatorio davvero efficace.A sollevare la questione è Confartigianato, che valuta la nuova regolamentazione della comunicazione commerciale come un traguardo di portata storica, ottenuto al termine di una lunga battaglia sindacale finalizzata a contrastare chi sfrutta indebitamente l’immagine e l’autorevolezza del settore artigiano.Secondo le stime diffuse dall’associazione di categoria, sono almeno 850mila i finti artigiani che traggono in inganno la clientela, creando una grave forma di concorrenza sleale ai danni delle 588mila imprese artigiane autentiche operanti nei comparti maggiormente esposti, quali l’agroalimentare, il tessile e moda, l’arredamento, l’artigianato artistico, oltre alle professioni di acconciatoreidraulico e autoriparatore.Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha rimarcato come l’ordinamento metta finalmente a disposizione un quadro chiaro per identificare chi ha il diritto di definirsi artigiano e di adoperare definizioni che attestano agli occhi degli acquirenti elevati standard qualitativimaestriaorigine controllata e lavorazione manuale. Granelli ha ribadito l’importanza di impedire che la riforma si blocchi a causa delle lungaggini burocratiche regionali, poiché la priorità risiede nel difendere sia le imprese in regola sia gli stessi consumatori. Chiunque acquisti un bene valorizzato come artigianale deve possedere la garanzia che tale attributo trovi riscontro in requisiti verificabili; in assenza di verifiche puntuali, i falsi produttori continueranno a trarre vantaggio dalla reputazione del settore, generando distorsioni sul mercato e potenziali pregiudizi per la clientela.Con l’introduzione della norma, la definizione di artigiano acquisisce un chiaro valore legale, smettendo di essere un mero aggettivo liberamente utilizzabile nelle campagne di marketing. Chiunque violi le nuove prescrizioni andrà incontro a sanzioni amministrative pecuniarie commisurate all’1% del fatturato dell’impresa, con un importo minimo fissato a 25mila euro per ogni singola infrazione rilevata. Le limitazioni si applicano all’intero spettro della comunicazione commerciale, inclusi i messaggi promozionali, la progettazione del packaging, le etichette fisiche, i siti web ufficiali, le piattaforme di e-commerce e i canali social network.Gli effetti pratici del provvedimento sono estremamente specifici. A titolo esemplificativo, un esercizio pubblico dotato di laboratorio di gelateria ma sprovvisto di iscrizione all’Albo pertinente non avrà la facoltà di reclamizzare il proprio gelato come artigianale, potendo al massimo definirlo come di produzione propria o di alta qualità. Per contro, un distributore o rivenditore commerciale non artigiano potrà commercializzare un articolo realizzato da un’effettiva impresa artigiana e descriverlo come tale, a patto di poter mostrare una documentazione idonea a provarne l’effettiva provenienza.In modo analogo, sarà consentito mettere in risalto la matrice artigianale di un singolo componente o ingrediente utilizzato, senza che ciò autorizzi a estendere la medesima qualifica all’intero prodotto finito. Permane inoltre la possibilità di avvalersi di espressioni descrittive quali fatto a manotradizionalesartorialesu misura o eseguito con tecnica manuale, a condizione che tali affermazioni rispecchino la realtà e non risultino ingannevoli per l’acquirente.Il divieto di fare uso dei termini artigianatoartigiano e artigianale si estende uniformemente ai professionisti titolari di partita IVA non registrati presso l’Albo di riferimento e agli hobbisti impegnati nella vendita occasionale di prodotti o servizi.Rimangono escluse dall’ambito di applicazione della legge le normative di settore già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e ai prodotti riconosciuti con Indicazione Geografica Protetta (IGP).Al fine di offrire chiarezza operativa ad attività e acquirenti, Confartigianato ha predisposto la guida divulgativa Pubblicità e artigianato, uno strumento pratico sviluppato per chiarire gli aspetti legali e fornire casistiche concrete sul corretto impiego dei riferimenti al mondo artigiano.

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