REFERENDUM CAS. RITUCCI e TASSO: Ascoltare tutti, illudere nessuno. La partecipazione e’ un valore, ma deve poggiare sulla verita’ Negli ultimi

REFERENDUM CAS. RITUCCI e TASSO: Ascoltare tutti, illudere nessuno. La partecipazione e’ un valore, ma deve poggiare sulla verita’
Negli ultimi giorni, nella nostra citta’, si e’ acceso un dibattito sulla proposta di indire un referendum consultivo riguardo al Centro di Accoglienza Straordinaria attivato presso la Casa della Carita’. E’ naturale che un tema cosi’ delicato susciti domande, preoccupazioni, opinioni diverse. Ed e’ proprio per questo che diventa fondamentale riportare la discussione su un terreno di verita’ istituzionale, lontano da semplificazioni, strumentalizzazioni e false aspettative.Ai cittadini e’ stato detto che “la parola deve passare alla popolazione”, che “il Comune deve decidere”, che “la legge prevede il parere del Comune” e che, quindi, un referendum sarebbe la massima espressione democratica. Sono affermazioni che, calate con eccessiva leggerezza nel contesto della mozione avanzata da quattro consiglieri per l’indizione di un referendum per la questione CAS, sono fuori luogo, perche’ la realta’ giuridica e’ diversa e ignorarla rischia di creare confusione e delusione.La legge nazionale, che disciplina l’accoglienza dei richiedenti asilo, stabilisce chiaramente che i CAS vengono attivati dal Prefetto, cioe’ dallo Stato. Non dal Comune. Non dal Consiglio comunale. Non da un referendum.Immigrazione, Ordine Pubblico e Sicurezza sono materie che la Costituzione (art.117) attribuisce in via esclusiva allo Stato. Questo significa che nessun Comune italiano puo’ autorizzare o impedire l’apertura di un CAS, a meno di specifici e gravi vizi di legittimita’ – come violazione delle norme urbanistiche o carenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza della struttura – che nel nostro caso NON RICORRONO. E questo non e’ un dettaglio: e’ il cuore della questione.E’ vero che la legge parla di “sentito il parere del Comune”. Ma quel parere, come hanno spiegato piu’ volte i tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato, non e’ un’autorizzazione. Non e’ un si’ o un no. Non e’ un potere di veto. E’ un contributo consultivo che il Prefetto puo’ valutare, ma che non lo vincola in alcun modo. Una forma di cortesia in una corretta interlocuzione tra istituzioni.Presentarlo come un potere decisionale del Comune significa attribuirgli un ruolo che la legge non gli riconosce.
Il punto piu’ delicato: il referendum.


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