Una delibera «illegittima» della giunta regionale pugliese ha messo a rischio il patrimonio olivicolo regionale, già duramente colpito dalla xylel

Una delibera «illegittima» della giunta regionale pugliese ha messo a rischio il patrimonio olivicolo regionale, già duramente colpito dalla xylella fastidiosa, dando la possibilità di espiantare ulivi per sostituirli con altre colture o per creare opere di pubblica utilità, come gli impianti fotovoltaici.L’ennesimo pasticcio, risalente agli ultimi scorci di legislatura a guida Michele Emiliano, è stato indicato dal Tar Puglia, che ha accolto il ricorso del Gruppo di intervento giuridico – Odv e ha annullato la delibera dell’agosto 2025, che disciplinava in maniera innovativa il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per abbattere ulivi non monumentali.Delibera già sospesa con un provvedimento cautelare di fine novembre, all’epoca commentato con un certo ottimismo dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, secondo il quale la sospensione rendeva «temporaneamente applicabili le norme del 1989 con l’effetto paradossale di indebolire le garanzie oggi previste per gli ulivi non monumentali». A suo dire, le novità introdotte nella scorsa estate dall’esecutivo regionale servivano per «dettagliare la legge nazionale in un’ottica restrittiva, non facilitando gli svellimenti indiscriminati». Ma i giudici amministrativi, quella delibera l’hanno interpretata in tutt’altro modo.Un po’ come aveva fatto il Gruppo di intervento giuridico, che ha presentato il ricorso con gli avvocati Filippo Colapinto e Giacomo Sgobba. Quattro le contestazioni, partendo dalla violazione della gerarchia delle fonti, laddove «una delibera di giunta non potrebbe innovare una legge statale (la 144 del 1951 ndr) in assenza di una legge di delega e senza lo strumento del regolamento, previo parere delle commissioni consiliari».Al quarto punto i ricorrenti hanno colto nel segno, contestando «la ridefìnizione della nozione di “miglioramento fondiario”, estesa dalla delibera fino a ricomprendervi la sostituzione dell’oliveto con qualsiasi altra coltura, anche in serra, e l’ampliamento della nozione di “opere di pubblica utilità”, estesa agli impianti privati per la produzione di energia rinnovabile». I giudici hanno, infatti, accolto tale motivo di ricorso, spiegando che la legge 144 del ’5l pone un divieto generale di abbattimento degli ulivi non monumentali e ricordando che «il divieto è la regola, le deroghe sono l’eccezione».Laddove la Regione Puglia avrebbe cercato di ampliare troppo lo spettro delle deroghe, facilitando dunque la sostituzione di uliveti con altre colture più intensive (incluse quelle in serra) o addirittura con campi fotovoltaici. La sostituzione delle colture – dice la sentenza – «non migliora il fondo olivicolo, ma lo cancella». E in Puglia cancellare gli uliveti significa modificare quel paesaggio che da anni ne sta facendo la fortuna turistica.La delibera viene considerata inoltre «illegittima nella parte in cui estende la nozione di opere di pubblica utilità, fino a ricomprendervi gli impianti privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili», perché la dichiarazione di pubblica utilità non può calpestare la tutela del paesaggio. Se la Regione vuole disciplinare i tagli, dovrà cambiare impostazione, dice il Tar. Certo non come ha fatto l’anno scorso, con quel provvedimento che «ha subordinato la conservazione degli oliveti i a valutazioni di convenienza economica» e «trasformato un divieto con deroghe eccezionali in un regime autorizzatorio di portata notevolmente più ampia».


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