IL TAR SALVA GLI ULIVI STOP ALLA LEGGE REGIONALE CHE ESTENDEVA I TAGLI

Una delibera «illegittima» della giunta regionale pugliese ha messo a rischio il patrimonio olivicolo regionale, già duramente colpito dalla xylel

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Paese che vai, oliva che trovi

Una delibera «illegittima» della giunta regionale pugliese ha messo a rischio il patrimonio olivicolo regionale, già duramente colpito dalla xylella fastidiosa, dan­do la possibilità di espiantare ulivi per sostituirli con altre colture o per creare opere di pubblica utilità, co­me gli impianti fotovoltaici.L’enne­simo pasticcio, risalente agli ultimi scorci di legislatura a guida Michele Emiliano, è stato indicato dal Tar Pu­glia, che ha accolto il ricorso del Gruppo di intervento giuridico – Odv e ha annullato la delibera dell’a­gosto 2025, che disciplinava in ma­niera innovativa il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per ab­battere ulivi non monumentali.Delibera già sospesa con un prov­vedimento cautelare di fine novem­bre, all’epoca commentato con un certo ottimismo dall’assessore all’A­gricoltura Donato Pentassuglia, se­condo il quale la sospensione rende­va «temporaneamente applicabili le norme del 1989 con l’effetto paradossale di indebolire le garanzie oggi previste per gli ulivi non monumen­tali». A suo dire, le novità introdotte nella scorsa estate dall’esecutivo re­gionale servivano per «dettagliare la legge nazionale in un’ottica restrittiva, non facilitando gli svellimenti indiscriminati». Ma i giudici amministrativi, quella delibera l’hanno interpretata in tutt’altro mo­do.Un po’ come aveva fatto il Gruppo di intervento giuridico, che ha presentato il ricorso con gli avvocati Filippo Colapinto e Giacomo Sgobba. Quattro le contestazioni, partendo dalla violazione della gerarchia del­le fonti, laddove «una delibera di giunta non potrebbe innovare una legge statale (la 144 del 1951 ndr) in assenza di una legge di delega e senza lo strumento del regolamento, previo parere delle commissioni consiliari».Al quarto punto i ricorrenti han­no colto nel segno, contestando «la ridefìnizione della nozione di “mi­glioramento fondiario”, estesa dalla delibera fino a ricomprendervi la so­stituzione dell’oliveto con qualsiasi altra coltura, anche in serra, e l’am­pliamento della nozione di “opere di pubblica utilità”, estesa agli im­pianti privati per la produzione di energia rinnovabile». I giudici han­no, infatti, accolto tale motivo di ri­corso, spiegando che la legge 144 del ’5l pone un divieto generale di abbattimento degli ulivi non monu­mentali e ricordando che «il divieto è la regola, le deroghe sono l’eccezio­ne».Laddove la Regione Puglia avreb­be cercato di ampliare troppo lo spettro delle deroghe, facilitando dunque la sostituzione di uliveti con altre colture più intensive (in­cluse quelle in serra) o addirittura con campi fotovoltaici. La sostituzio­ne delle colture – dice la sentenza – «non migliora il fondo olivicolo, ma lo cancella». E in Puglia cancellare gli uliveti significa modificare quel paesaggio che da anni ne sta facen­do la fortuna turistica.La delibera viene considerata inoltre «illegittima nella parte in cui estende la nozione di opere di pub­blica utilità, fino a ricomprendervi gli impianti privati per la produzio­ne di energia da fonti rinnovabili», perché la dichiarazione di pubblica utilità non può calpestare la tutela del paesaggio. Se la Regione vuole disciplinare i tagli, dovrà cambiare impostazione, dice il Tar. Certo non come ha fatto l’anno scorso, con quel provvedimento che «ha subor­dinato la conservazione degli oliveti i a valutazioni di convenienza econo­mica» e «trasformato un divieto con deroghe eccezionali in un regime autorizzatorio di portata notevol­mente più ampia».

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