Monopattini, dal 16 maggio obbligatoria anche l’assicurazione Rc auto

Il 16 maggio partirà l’obbligo di targare e assicurare i monopattini elettrici, che finora sono stati percepiti come un mezzo “leggero” e quindi d

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Il 16 maggio partirà l’obbligo di targare e assicurare i monopattini elettrici, che finora sono stati percepiti come un mezzo “leggero” e quindi da non coprire o, al più, da includere in una polizza opzionale di Rc generale o di mobilità personale. Con la recente introduzione e piena attuazione del comma 75‑vicies quinquies dell’articolo 1 della legge 160/2019 lo scenario cambia: per i monopattini elettrici scatterà un vero obbligo di Rc auto, ancorato all’articolo 2054 del Codice civile e all’applicazione dell’intero Titolo X del Codice delle assicurazioni private (Cap).

Il modello
La scelta è netta: il rischio della circolazione viene agganciato al modello classico della responsabilità da circolazione dei veicoli, superando l’idea di una copertura “personale” del conducente. Ciò imporrà, tra l’altro:- l’introduzione dell’obbligo a contrarre per le imprese autorizzate al ramo 10;- l’obbligatorietà di seguire determinate procedure liquidative;

l’azione diretta del danneggiato.

Il monopattino entrerà così a pieno titolo nella disciplina della Rc auto, con conseguenze in termini di costi, selezione del rischio, gestione dei sinistri e discipline sanzionatorie in caso di circolazione senza copertura.

Il problema dei costi
Proprio qui si apre il primo fronte critico: si chiede agli utilizzatori di un mezzo dal valore spesso modesto di sopportare il peso di un apparato assicurativo pensato per i classici veicoli a motore, con premi che non sarà facile rendere proporzionati rispetto al valore del bene assicurato. Il mercato, per di più, non dispone ancora di serie storiche affidabili sulla sinistrosità dei monopattini né di prodotti davvero costruiti su quel rischio. La tariffa potrebbe perciò nascere più per analogia che per esperienza, con un margine inevitabile di prudenza (e quindi di costo) che può mettere in discussione la stessa attrattività economica della micromobilità.

L’obbligo a contrarre non basterà da solo a neutralizzare questi effetti: il rischio è che il vincolo normativo venga “aggirato” attraverso premi di fatto repulsivi, ipotesi che imporrà alle autorità di vigilanza un controllo stringente sul mercato.

Sul versante opposto sarà necessario rendere l’utenza consapevole del nuovo obbligo assicurativo: utenti poco informati potrebbero trovarsi esposti a sanzioni pecuniarie per circolazione senza copertura e a responsabilità personali rilevanti in caso di sinistro, con verosimile intervento del Fondo di garanzia – e quindi, in ultima analisi, della collettività – per i danni causati da mezzi non assicurati. Almeno nel periodo di iniziale di entrata in vigore dell’obbligo, pertanto, il Fondo potrebbe essere esposto a frequenze sinistrose particolarmente severe.

I problemi tecnico-giuridici
Non meno impegnativi sono i nodi tecnico giuridici generati dall’innesto della disciplina Rc auto sui monopattini. Ecco alcuni esempi.

– Applicazione della disciplina speciale prevista per il risarcimento del terzo trasportato (articolo 141 del Cap) a veicoli per quali il trasporto di altri passeggeri diversi dal conducente è vietato;

– Applicazione della procedura di indennizzo diretto, che sembra porre qualche difficoltà operativa collegata proprio alla peculiarità di tali veicoli;

– Applicazione in blocco della disciplina del “contratto base” prevista per i classici veicoli a motore e degli strumenti chiave della politica degli sconti previsti per l’installazione della scatola nera o dei dispositivi anti alcol, difficilmente compatibili con i monopattini.

– Il nuovo “targhino” dei monopattini è legato alla persona, non al veicolo; ciò renderà difficile il trapianto di regole concepite per i veicoli tradizionali, come quelle sul trasferimento della proprietà, sul bonus malus e sull’attestato di rischio. In quest’ultimo caso l’applicazione meccanica delle regole sulla classe di merito familiare e sul trasferimento da veicoli di diversa tipologia fatica a tenere il passo con la specificità del rischio relativo ai monopattini, con effetti potenzialmente ingiustificati sul piano attuariale.

Il vero banco di prova della riforma sarà allora duplice: da un lato, la capacità del sistema – legislatore, Ivass e operatori – di adattare rapidamente il quadro regolamentare (contratto base incluso) alle caratteristiche della micromobilità; dall’altro, la reazione del mercato e degli utenti di fronte a premi che dovranno risultare sostenibili, senza però sottovalutare il carico di responsabilità connesso alla circolazione su strada di questi mezzi.

Le polizze opzionali non basteranno
Infine, resta da comprendere quale sarà il destino delle polizze di responsabilità civile verso terzi (Rct) stipulate prima della piena operatività dell’obbligo di copertura per i rischi Rc auto. In assenza di una disciplina transitoria, queste coperture – spesso costruite come semplici Rct personali legate al conducente o inserite in più ampi contesti di assicurazione della responsabilità – non saranno più sufficienti ad assolvere l’obbligo di legge, che richiede una polizza collegata al “targhino”.

Gli utilizzatori – coma affermato anche dalle recenti Faq del ministero delle Imprese (Mimit) – dovranno dunque dotarsi di una nuova e specifica polizza Rc auto, aderente alla disciplina di legge.

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