Libretti postali dormienti, per quali scatta l’estinzione dal 21 giugno e cosa può succedere

I titolari dei libretti risultati “dormienti” al 30 novembre 2021 hanno tempo fino a martedì 21 giugno 2022 per dare disposizioni presso qualunque u

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I titolari dei libretti risultati “dormienti” al 30 novembre 2021 hanno tempo fino a martedì 21 giugno 2022 per dare disposizioni presso qualunque ufficio postale e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto. Superato il termine senza alcun segnale, il libretto viene estinto e le somme trasferite al Fondo istituito dalla Finanziaria 2006 (legge 266/05) e gestito da Consap, azienda di diritto privato partecipata dal ministero dell’Economia.

Scadenza successiva il 20 ottobre

La procedura si ripeterà per i libretti dichiarati dormienti alla data del 31 marzo 2022: in questo caso il termine per evitare l’estinzione e il trasferimento delle somme depositate al Fondo è il 20 ottobre 2022.Al di là delle scadenze, è sempre possibile ottenere indietro il proprio denaro. Per il rimborso si può fare domanda direttamente a Consap senza necessità di rivolgersi a un mediatore. Tempo per reclamare le somme: dieci anni.

Cosa sono

I libretti di risparmio postale cosiddetti “dormienti” sono quelli non movimentati dal titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione delle somme e che abbiano un saldo superiore a 100 euro.

Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano non solo libretti di risparmio (postali e bancari) ma anche depositi di denaro, conti correnti bancari e postali, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, fondi d’investimento e assegni circolari per i quali non risultino operazioni o movimentazioni da parte del titolare del rapporto o di terzi delegati per un periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari. Il deposito “dormiente” viene estinto salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (ma basta anche la comunicazione di voler proseguire nel rapporto).

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