Bonus mobilità, ok a tutte le domande: credito d’imposta al 100%

Chi ha richiesto il bonus mobillità per gli acquisti di bici, monopattini, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e simili (con rottamazione di

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Monopattini elettrici ora equiparati ufficialmente alle bici - Norme e  Istituzioni - ANSA.it

Chi ha richiesto il bonus mobillità per gli acquisti di bici, monopattini, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e simili (con rottamazione di un’auto) effettuati nel 2020 si vedrà coprire l’intera spesa (nel limite di 750 euro): l’agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 2022/176217 del 23 maggio, ha stabilito che il credito d’imposta per i richiedenti sarà del 100%. Infatti, le istanze presentate non sono state tali da esaurire la dote di 5 milioni di euro, che era stata messa a disposizione due anni fa dal decreto Rilancio (Dl 34/2020).

Quindi non è stato necessario decurtare il bonus, come era stato previsto se la somma dei bonus richiesti avesse superato le risorse stanziate con il decreto stesso.

Che bonus è

L’articolo 44, comma 1-septies del Dl 34/2020 aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di:- monopattini elettrici;

– biciclette normali (cioè muscolari)

– abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il tutto a condizione che i beneficiari consegnassero per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un’auto, anche usata, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un’auto intestata da almeno 12 mesi a sé stessi a un familiare convivente.

Per le spese ammissibili al beneficio era stato fissato un massimo di 750 euro: l’eccedenza non sarebbe stata riconosciuta.

La procedura

Chi ha effettuato gli acquisti aveva dovuto farlo “al buio”: le modalità di attuazione del bonus sono state fissate nei dettagli dall’agenzia delle Entrate solo il 28 gennaio scorso, con il Provvedimento n. 28363/2022. Tra le altre cose, vi si indicavano i termini nei quali si potevano presentare (telematicamente) le istanze: dal 13 aprile al 13 maggio.

Ora, chiusa la finestra temporale per la presentazione e verificati i documenti pervenuti, le Entrate hanno rilevato che il totale delle spese ammissibili non supera i 5 milioni disponibili. Quindi, per ciascun beneficiario, il credito d’imposta effettivo sarà del 100% della spesa sostenuta, se essa non supera i 750 euro. Se la spesa fosse superiore, il credito sarebbe di 750 euro.

Se i bonus richiesti (e dichiarati ammissibili) avessero superato la dote a disposizione, l’entità del credito d’imposta riconosciuto a ciascun beneficiario sarebbe stata ridotta di una percentuale pari all’eccedenza delle somme richieste rispetto a quelle stanziate.

La fruizione

Ora si passa all’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto, che è possibile «esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022» (articolo 4 del Dm 21 settembre 2021, emanato dal ministero dell’Economia).

Il credito non è cumulabile con «altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese» (articolo 3 del Dm).

Se l’agenzia delle Entrate accerta che «l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante», emette un atto di recupero. In pratica, invita a pagare una somma equivalente a beneficio indebitamente fruito. In caso di mancato versamento, si passa alla riscossione coattiva (cartella esattoriale).

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