Comune Manfredonia, revoca autorizzazione di pubblico esercizio a “Guarda che luna”

Il Dirigente del SETTORE I – RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO Matteo Ognissanti ha adottato la seguente determinazione. IL DIRIGENTE a.i. Vis

Monte Sant’Angelo candidata a Capitale italiana della cultura 2025
Al via l’ottobrata bis, ecco fino a quando dura: il meteo
In un anno crollato import grano dal Canada (-50%)

Manfredonia: sequestrato "Guarda che Luna" il ristorante dei Romito - Il  Castello Edizioni e Il Mattino di Foggia

Il Dirigente del SETTORE I – RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOMICO
Matteo Ognissanti ha adottato la seguente determinazione.

IL DIRIGENTE a.i.
Vista la nota prot. n.7729 del 04/02/2022, acquisita al prot. com.le il 07/02/2022 al n. 5675, con la
quale la Prefettura di Foggia ha comunicato, per gli aspetti d’interesse, che, con provvedimento n.7556
del 04/02/2022, è stata adottata l’informazione antimafia interdittiva nei confronti dell’impresa Bar
Centrale S.a.s. di Romito Francesco & C., proprietaria della struttura di ristorazione all’insegna “Guarda
che Luna”, ubicata in località Acqua di Cristo.
Accertato che, ai sensi dell’art. 94 rubricato “Effetti delle informazioni del prefetto” del D.lgs. n.
159/2011, “quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91,
comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite
le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né
autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”.
Viste le autorizzazioni n. 1112 e n. 1113 del 31/07/2008 per l’esercizio dell’attività di bar e ristorazione
all’insegna“Guarda che Luna”, ubicata in viale Miramare, loc. Acqua di Cristo, rilasciata all’impresa Bar
Centrale S.a.s. di Romito Francesco & C.
Rilevato, per quanto sopra esposto, che nel caso in esame sussistono cause tali da precludere la
prosecuzione delle attività in premessa, essendo venuti meno i requisiti di legge previsti per l’esercizio
dell’attività economica e il rilascio della relativa autorizzazione.
Atteso che:
 il presente provvedimento non scaturisce da valutazioni discrezionali ma dall’esecuzione di
obblighi normativamente sanciti che prevedono la revoca immediata delle autorizzazioni
comunque denominate in presenza di informazioni antimafia interdittive;
 trattasi di provvedimento a contenuto vincolato caratterizzato da riservatezza e urgenza e,
pertanto, risulta motivata la mancata comunicazione di avvio del procedimento, di cui al
d.lgs. n.241/90.
Visto il D. Lgs. n. 159/2011, e in particolare l’art. 94, comma 1.
Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie in materia.
Visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche.
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. Lgs. n. 159/2011.
D E T E R M I N A
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

1) di dare atto che nei confronti dell’impresa Bar Centrale S.a.s. di Romito Francesco & C., P.IVA
03061040717, proprietaria della struttura di ristorazione all’insegna “Guarda che Luna”, ubicata in viale
Miramare, località Acqua di Cristo, è stata adottata con provvedimento della Prefettura di Foggia n.7556
del 04/02/2022 “informazione antimafia interdittiva”, e pertanto trovano applicazione le disposizioni di
cui all’art. 94 del Codice delle leggi antimafia, relative agli effetti delle informazioni interdittive adottate
dal Prefetto;
2) di revocare, per i motivi suesposti, le autorizzazioni n. 1112 e n. 1113 del 31/07/2008, citate in narrativa;
3) di incaricare il Comando di Polizia Locale di notificare il presente provvedimento al Legale rappresentante
della Bar Centrale S.a.s. di Romito Francesco & C., evidenziando che l’inottemperanza al presente
provvedimento, con decorrenza dalla data di notificazione, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale;
4) di trasmettere, per competenza, copia del presente provvedimento alla Prefettura di Foggia e agli organi
di polizia;
5) di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Generale;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e pertanto, diventa esecutivo con la sottoscrizione del Dirigente del
Servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento non è ricompresso tra quelli di cui all’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013;
8) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento;
9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio online per quindici giorni, nel
rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali.

Il Dirigente a.i.
Dott. Matteo Ognissanti

 

COMMENTI

WORDPRESS: 0