Delibera per l’affidamento in concessione del “Miramare”

La commissione prefettizia del Comune di Manfredonia ha deliberato l’affidamento in concessione, per la valorizzazione e la gestione, dell’impianto sp

Sparatoria dopo lite in piazza nel Foggiano, feriti due fratelli. Scontro tra gruppi di Apricena e San Severo
L’ULIVO DELLA LEGALITA’ SI MOLTIPLICA
Medici, in arrivo il contratto anti esodo: aumenti medi da 210 euro lordi al mese

La commissione prefettizia del Comune di Manfredonia ha deliberato l’affidamento in concessione, per la valorizzazione e la gestione, dell’impianto sportivo comunale “Miramare”

COPIA
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia
DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019
Con i poteri del CONSIGLIO COMUNLE
N. 20 del 22/07/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E LA
GESTIONE, DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO
“MIRAMARE”. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 20:40 in
Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria,
assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca BASTA ed ha
adottato la seguente deliberazione.
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:
PRESENTI ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI
x
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
x
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO x
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità tecnica;
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità
contabile.
x
IL CONSIGLIO COMUNALE
La Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale
Premesso che il Comune di Manfredonia è proprietario dell’impianto sportivo denominato Stadio
Comunale “Miramare”, sito in Manfredonia alla Via San Giovanni Bosco s.n.
Esso dispone di campo di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della
Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) destinato, in via prioritaria,
all’attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere
ricreativo e sociale.
L’area comprende le seguenti strutture, di cui all’allegata planimetria:
– INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
– SALA STAMPA
– CAMPO, costituito da campo da calcio in erba sintetica
– TRIBUNA CENTRALE dotata di copertura in legno lamellare;
– SPOGLIATOI – LOCALI TECNICI – DEPOSITI ubicati presso la tribuna centrale;
– GRADINATA lato Scuola De Sanctis dotata di porta di ingresso, ringhiere e bagno;
– TRIBUNA lato est lato Viale Miramare dotata di ringhiere, corrimani e telai in ferro;
– SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI E DEPOSITI con ingresso su Viale Miramare;
– PARCHEGGIO
– LOCALE DA ADIBIRE A BAR
– SPACCIO per attività commerciale
– PARCHEGGIO INTERNO.
I locali, il campo e l’area circostante il campo, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale
Miramare sono dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.
Atteso che:
– la Giunta comunale con deliberazione n. 146 del 18/07/2017, nell’ambito dei processi di
rivisitazione delle spese dell’Ente, ha espresso atto di indirizzo per procedere alla disdetta
anticipata, ai sensi dell’art.2 punto 3 della Convenzione sottoscritta in data 09.10.2014 Rep.9437,
della concessione e la gestione in uso dell’Impianto Sportivo Comunale “Miramare”, che
prevedeva un corrispettivo annuo a carico dell’Ente pari a € 120.000;
– con il medesimo atto si è rilevata la necessità di sperimentare, in via temporanea, la gestione
diretta dell’impianto innanzi citato;
Considerato che:
– la suddetta modalità gestionale ha prodotto disagi alla funzionalità dell’Impianto, anche in
ragione della carenza di personale comunale da adibire a tale attività;
– la gestione diretta presuppone, tra l’altro, la necessità di provvedere costantemente a interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la funzionalità dell’Impianto;
– l’Impianto Sportivo Comunale “Miramare” è diventato, negli anni, un importante punto di
riferimento per tutte le associazioni sportive della Città e che questo Ente, mentre da un lato deve
garantire la pratica sportiva dei cittadini e preservare, alla stregua dell’interesse pubblico,
l’esistenza di una squadra di calcio che, svolgendo lo sport più popolare e conosciuto, assuma il
valore di veicolo promozionale sul territorio italiano con evidenti ritorni in campo turistico ed
economico per la collettività locale, deve anche contenere i propri costi di gestione in particolare
quelli relativi alle manutenzioni ordinarie, guardiania, pulizia etc.;
Vista e richiamata la delibera n. 1300 del 14/10/2016 dell’ANAC con la quale è stato chiarito che “gli
impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi dell’art.
826 del Codice Civile essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento
dell’attività sportiva. La gestione di tali impianti può essere effettuata dall’amministrazione competente in
forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva”;
Visto e richiamato l’art. 3 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con
deliberazione consiliare n. 62/1999;
Rilevato che gli artt. 18 e 19 della Legge Regionale n. 33/2016 stabiliscono che gli enti locali che non
intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano, in via preferenziale, la gestione a
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica ed in coerenza con quanto
stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall’intervento del D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni,
dalla L. 96/2018 ed in coerenza con quanto stabilito dalla L. 289/2002, come risultante dall’intervento del
D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018;
Dato atto che:
– con deliberazione n.9 del 24/07/2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
– la MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero, del citato DUP prevede, tra l’altro, di
“Realizzare interventi mirati al potenziamento e valorizzazione dell’impianto sportivo “Miramare”
e dei servizi annessi, parte integrante del patrimonio dell’Ente, attraverso la concessione a
soggetti aventi i requisiti di capacità previsti dalla normativa vigente”;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle ragioni innanzi riportate, di fornire apposito atto di indirizzo per la
concessione, previa indizione di procedura ad evidenza pubblica, dell’impianto l’impianto sportivo
comunale “Miramare” secondo il Capitolato d’oneri allegato al presente atto sub. lettera A), ad
esclusione dei criteri di valutazione, che saranno oggetto di separato provvedimento;
Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.42 del Decreto legislativo
267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal
Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Attesa l’opportunità dell’adozione del presente atto come da dispositivo che segue;
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni, di cui una per
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
D E L I B E R A
Per le ragioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di fornire apposito atto di indirizzo per la concessione, valorizzazione e gestione dell’impianto
sportivo comunale “Miramare”, previa indizione di procedura ad evidenza pubblica;
2. di approvare il Capitolato d’oneri allegato al presente atto sub. lettera A), ad esclusione dei
criteri di valutazione, che saranno oggetto di separato provvedimento;
3. di dare mandato al dirigente ratione materiae a dare attuazione al presente atto di indirizzo
anche apportando eventuali integrazioni di dettaglio ove risulti necessario;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art.134
del TUEL.
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE MIRAMARE PER LA VALORIZZAZIONE
E LA GESTIONE
CVP 92.61.00.00.-0 – CIG ……………………
2
ART. 1. – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La presente ha per oggetto la concessione per la valorizzazione e la gestione dell’impianto sportivo
denominato Stadio Comunale “Miramare”, sito in Manfredonia alla Via San Giovanni Bosco s.n.
Esso dispone di campo di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della
Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) destinato, in via prioritaria,
all’attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere
ricreativo e sociale.
L’area comprende le seguenti strutture, di cui all’allegata planimetria:
– INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
– SALA STAMPA
– CAMPO, costituito da campo da calcio in erba sintetica
– TRIBUNA CENTRALE dotata di copertura in legno lamellare;
– SPOGLIATOI – LOCALI TECNICI – DEPOSITI ubicati presso la tribuna centrale;
– GRADINATA lato Scuola De Sanctis dotata di porta di ingresso, ringhiere e bagno;
– TRIBUNA lato est lato Viale Miramare dotata di ringhiere, corrimani e telai in ferro;
– SPOGLIATOI, LOCALI TECNICI E DEPOSITI con ingresso su Viale Miramare;
– PARCHEGGIO
– LOCALE da adibire a BAR
– SPACCIO per attività commerciale
– PARCHEGGIO INTERNO.
I locali, il campo e l’area circostante il campo, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale
Miramare sono dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.
L’impianto sopra descritto viene affidato in concessione nello stato di fatto, di diritto e conservazione in
cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente
effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara, di cui al successivo Art. 24 e così come da verbale
di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.
Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l’impianto in oggetto dovesse subire
modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc… ad opera del Comune essi ricadranno automaticamente ed
integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del
Comune.
All’uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione
rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
La concessione di che trattasi è considerata di interesse pubblico ad ogni effetto e, come tale, non potrà
essere sospesa o abbandonata nel corso della durata del contratto, E’consentito il recesso dal contratto
da parte del Concessionario, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 27.
ART. 2. – FINALITÀ’
La presente Concessione viene affidata allo scopo di:
· favorire lo sviluppo della pratica del calcio, per finalità sportive, sociali e ricreative.
· garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza
3
· assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo
locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema
· garantire una miglior gestione dell’area sportiva relativamente alle esigenze dell’utenza,
assicurando la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo
locale;
Il Concessionario dovrà utilizzare e gestire l’impianto secondo le previsioni di cui al presente Capitolato
e nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando di gara nonché nel rispetto del “Piano di
conduzione tecnica” e del “Piano di utilizzo” proposti dal Concessionario stesso, nell’ambito di gara.
ART. 3. – DURATA
La durata della concessione è commisurata al periodo necessario al recupero degli investimenti indicati
in sede di offerta dal concessionario, al fine di consentire allo stesso l’ammortamento dell’investimento
proposto, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale
investito e, comunque, per un periodo non superiore a 15 anni (quindici).
Il Concessionario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle
procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si
impegna ad accettare la proroga tecnica della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, o a
condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, a seguito di richiesta espressa da parte della stessa,
fino all’individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla
scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di interventi di manutenzione straordinaria che non consentano l’utilizzo del campo sportivo per
un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, la durata della concessione sarà prolungata per un
periodo corrispondente a quello di interruzione delle attività.
Al termine della concessione la consegna dell’impianto sportivo avverrà mediante redazione di apposito
verbale di consegna da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della
Stazione Appaltante, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti
tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Per motivi di pubblica utilità o emergenza, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la
concessione. Al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni
o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca.
Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell’impianto sportivo e di tutto quanto
ricevuto in concessione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità,
tenuto conto del normale deperimento, dovuto all’uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza
nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione
dell’impianto stesso.
Pertanto, tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nell’impianto sportivo, al momento
della riconsegna da parte del Concessionario al Comune di Manfredonia, diverranno di proprietà del
Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest’ultimo possa
vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario
non potrà apportare modifiche o trasformazioni all’impianto sportivo affidati in gestione, compresi gli
impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.
ART. 4 – CANONE ANNUALE
4
L’affidamento in concessione comporta la corresponsione da parte del concessionario di un canone
annuo di concessione pari ad € 3.000,00 (tremila).
Il pagamento del canone dovrà essere eseguito annualmente dal Concessionario, entro il 30 novembre
di ogni anno tramite accredito bancario sul conto di Tesoreria del Comune.
Il canone è aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di concessione nella misura del 100%
dell’indice Istat rapportato all’indice FOI, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del
comune.
ART. 5 – USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO. DA ASSOCIAZIONI TERZE E
DA PRIVATI
a) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature avute
in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d’igiene, le
disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente
arrecati agli stessi.
b) L’impianto oggetto della concessione dovrà essere utilizzato, prioritariamente, per l’attività sportiva
del calcio, che potrà essere svolta, da Società Sportive o Associazioni Sportive dilettantistiche, con
squadre in possesso dei requisiti necessari a disputare tutti i Campionati previsti dalla FGCI fino alla
Serie D (Lega Nazionale Dilettanti), nonché Campionati dilettantistici, amatoriali e giovanili previsti
dagli Enti di Promozione Sportiva.
Il Concessionario deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali
la concessione è qui accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, il Concessionario potrà consentire l’uso
dell’impianto a terzi nei casi non previsti dalla presente concessione.
Il Concessionario e chiunque altro sia ammesso a fruire dell’impianto è obbligato ad osservare
qualsiasi prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, nonché la massima diligenza
nell’utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli
spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto stesso e suoi
accessori e a quant’altro sia di proprietà del Comune.
c) Il Concessionario condivide con il Comune l’obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica
sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna. Pertanto, dovrà
garantire a tutti (Società e Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Organismi associativi
che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell’ambito dello sport, cittadini e/o gruppi di
sportivi, a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non
organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l’accesso e l’utilizzo dell’impianto sportivo, il
quale, nonostante la concessione ad esso fatto, è e resta, a tutti gli effetti, pubblico.
In particolare, il Concessionario, nello stilare il calendario settimanale degli allentamenti e delle gare
delle squadre diverse dalle proprie,è tenuto a dare la precedenza alle esigenze di orario delle
squadre di calcio composte in prevalenza da atleti di Manfredonia, di età compresa fra i 6 i 21 anni.
A tal fine il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo
dell’impianto.
d) Il Concessionario dovrà programmare la concessione degli spazi e tempi d’uso dell’impianto.
L’uso dell’impianto sportivo a Società aventi sede al di fuori del Comune di Manfredonia è concesso
solo quando non pregiudichi i diritti delle Società e dei Cittadini di Manfredonia e, a tal fine, sarà cura
del Concessionario, all’atto della programmazione, riservarsi il diritto di disdire la concessione a detti
richiedenti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, per cause dovute a
sopraggiunte necessità di Società Sportive o cittadini manfredoniani.
5
e) Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività
sociali, ricreative ed educative, aventi natura commerciale, compatibili con la struttura dell’impianto,
previa presentazione ed approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di apposito
progetto tecnico contenente ogni sistema di garanzia a tutela del tappeto in erba artificiale.
Per tutte le iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà
preventivamente acquisire il vincolante assenso formale dell’Amministrazione Comunale.
f) Il Concessionario, ai fini della programmazione della concessione degli spazi e tempi d’uso
dell’impianto, dovrà attenersi ai seguenti criteri generali:
1. Il campo sarà dedicato alle gare ufficiali, allenamenti e manifestazioni sportive amatoriali: in via
prioritaria dalle squadre gestite dal Concessionario, e in subordine delle squadre gestite da altre
Società e Associazioni ed utilizzanti l’impianto dietro corresponsione al Concessionario della
relativa tariffa d’uso. La priorità, nel fissare i calendari di orario delle gare ufficiali, dovrà essere
data alle squadre (direttamente gestite dal Concessionario o “ospitate”) iscritte alle relative
categorie della F.l.G.C.;
2. Il concessionario dovrà concordare con le Società Sportive e Associazioni che fanno richiesta
di utilizzo dei campi, modalità e tempi nella concessione degli stessi. Il Comune di Manfredonia, al
fine di valorizzare e tutelare sempre più lo sport giovanile di Manfredonia, è Garante del rispetto
della presente norma e vigilerà affinché l’utilizzo dei campi sia conforme a quanto prescrive la
presente Concessione;
g) Il Concessionario potrà svolgere direttamente, o concedere l’impianto sportivo a terzi dietro
corresponsione di una tariffa d’uso (di cui al successivo Art. 14), attività e manifestazioni extra-
sportive, a carattere culturale e/ socio-ricreativo (concerti, mostre, raduni, esposizioni, ecc.),
purché compatibili con l’impianto e con le caratteristiche distributive, strutturali/funzionali del
medesimo e senza apportare modiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità,
nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale
e regolare svolgimento delle attività sportive programmate e nel pieno rispetto della
salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti tecnologici concessi.
Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l’impianto sportivo per iniziative o attività che
rechino pregiudizio all’immagine del Comune o arrechino nocumento all’impianto stesso.
h) Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la pubblicità commerciale, sia
all’interno, che all’esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti
vigenti in materia.
Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei
supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l’eventuale richiesta di installazione di strutture
e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al
concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti
conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc.); nel caso in cui siano necessari
provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le relative
incombenze amministrative. Resta a carico del Concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità,
determinato a norma di legge e dell’apposito Regolamento Comunale. L’eventuale introito di
corrispettivi derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari sarà di competenza del Concessionario.
Il Concessionario, quando l’impianto sportivo è utilizzato da altri, consentirà la pubblicità dai
medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio
per l’assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.
In deroga al successivo Art. 11, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l’esercizio della
pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale le generalità e i
6
requisiti dell’eventuale Sub-Concessionario, per la necessaria autorizzazione. Il Concessionario ed il
SubConcessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri
connessi con il suddetto esercizio.
I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di
sicurezza. Non è consentito al Concessionario ed agli altri eventuali utilizzatori dell’impianto sportivo,
di cui al punto precedente, esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica, o pubblicità
lesive di principi morali, etnici e religiosi. In ogni caso il Comune potrà, previa richiesta, esigere la
rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno
all’immagine del Comune, o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il
Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta
formulata dal Comune.
ART. 6 – USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune si riserva l’utilizzo gratuito dello Stadio Comunale per particolari manifestazioni sportive o
extrasportive, o per eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, previo avviso di almeno 15
(quindici giorni). Potranno essere utilizzate 10(dieci) giornate nell’arco dell’anno, fatto salvo il caso di
situazioni di emergenza particolari.
Dette giornate non dovranno, in alcun modo, impedire il regolare svolgimento dei calendari già
prefissati. In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l’assistenza necessaria, finalizzata a
garantire la custodia, l’apertura e la chiusura dell’impianto sportivo, l’adeguata protezione dello stesso e
delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché
assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e
sorveglianza. Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune al Concessionario.
ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario dovrà gestire l’impianto sportivo avuto in gestione allo scopo di favorire lo sviluppo e la
pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto stesso, utilizzandolo e
consentendone un uso corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i
regolamenti comunali vigenti ed ogni altra disposizione di legge, applicabile e compatibile con la natura
dell’impianto e delle attrezzature ivi presenti.
In particolare, il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che
utilizzano l’impianto sportivo le seguenti principali norme di comportamento:
a) tenere la massima correttezza e diligenza nell’uso dell’impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei
servizi;
b) indossare tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;
c) limitare strettamente l’ingresso all’impianto, durante lo svolgimento di manifestazioni, alle persone
legittimamente autorizzate, a norma, oltre che del certificato di prevenzione incendi e regolamenti
CONI, dei rispettivi regolamenti federali e, quindi, allontanare chiunque non osservi dette norme o
tenga un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento dell’impianto o dell’attività che
vi si svolge;
d) richiedere a tutti gli atleti che frequentano l’impianto sportivo idoneo certificato medico, ai sensi
delle vigenti disposizioni normative in merito;
e) fornire la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con
soggetti abilitati, qualora la manifestazione organizzata dal Concessionario lo preveda
obbligatoriamente, secondo le norme vigenti;
f) richiedere alle diverse associazioni fruitrici dell’impianto sportivo, qualora la manifestazione dalle
stesse organizzata lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti, la presenza della
squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati;
7
g) far osservare il divieto di introduzione nell’impianto di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo
non autorizzato;
h) far osservare il divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali, né di altro tipo di
materiale;
i) far osservare il divieto di utilizzo dell’impianto al di fuori degli orari autorizzati e per attività diverse
da quelle autorizzate;
j) consentire e agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati dal Comune riterranno di
effettuare nell’impianto sportivo concesso in gestione.
Il Concessionario dovrà e potrà utilizzare gli spazi interni ed esterni, esclusivamente secondo le
destinazioni e le vocazioni per cui sono stati realizzati. E’ vietato utilizzare detti spazi quali depositi o
aree di stoccaggio di materiali, attrezzature o arredi che non siano strettamente pertinenti alle attività
sportive previste.
Qualora il Concessionario intenda dotarsi di atti di regolamentazione interna per l’attività svolta
nell’impianto sportivo avuti in gestione, questi dovranno essere, prima della loro entrata in vigore,
comunicati con l’Amministrazione Comunale.
ART. 8. – OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario deve svolgere la propria attività di gestore/utilizzatore secondo quanto stabilito ai
precedenti articoli, sulla base di un Piano di valorizzazione”, di un di “Piano di Utilizzo” e di un “Piano
di Conduzione Tecnica”, come risultanti dagli atti di gara.
A) Il “Piano di Valorizzazione” deve descrivere gli interventi da effettuare per:
· la copertura delle tribune
· la rimozione e lo smaltimento del manto erboso esistente
· il rifacimento del manto erboso in erba sintetica in modo conforme alle prescrizioni previste
per la omologazione dello stesso
B) Il “Piano di Utilizzo” deve descrivere:
le tipologie dell’utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d’uso dell’impianto sportivo.
C) Il “Piano di Conduzione Tecnica” deve descrivere:
• gli incarichi di custodia e guardiania dell’impianto sportivo ed i relativi orari;
• la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria;
• la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo,
finalizzate ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti
tecnologici, delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione.
Il Concessionario si obbliga all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli impianti tecnologici, sui beni mobili ed immobili avuti in concessione.
Per manutenzione ordinaria deve intendersi “l’insieme degli interventi che riguardano opere di
riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi,
attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante dell’impianto sportivo, comprese le aree di
pertinenza”, al fine di conservare in buono stato l’impianto sportivo, mantenendone nel tempo la
fruibilità.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le operazioni minime che devono essere garantite sono
8
le seguenti:
✓ imbiancatura e tinteggio di porzioni di strutture murarie;
✓ manutenzione annuale, con pulizia, delle grondaie e dei pluviali;
✓ mantenimento in perfetta efficienza degli impianti: elettrico, idraulico e di produzione
calore mediante controllo pulizia e messa a punto delle apparecchiature, almeno una volta
all’anno, con particolare riferimento agli impianti elettrici e di produzione calore
(bruciatore, boiler ecc.). Nelle operazioni sono comprese la sostituzione di lampade ed
interruttori degli spogliatoi, servizi e Magazzini.
✓ manutenzione periodica di porte, infissi e finestre ivi compresa la sostituzione di serrature
deteriorate, vetri rotti e riverniciatura periodica di parti in legno o metallo;
✓ manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici con
eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;
✓ mantenimento in efficienza di recinzioni, transennamenti, cancelli, ivi compresa la
verniciatura periodica degli stessi;
✓ mantenimento in perfetta efficienza degli arredi, degli spogliatoi e delle docce, nonché di
ogni altra attrezzatura presente nell’impianto;
Per manutenzione straordinaria deve intendersi “l’insieme degli interventi che riguardano la
realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici
esistenti e la realizzazione di servizi igienico sanitari e tecnologici, senza alterazione dei volumi o
modifiche che comportino la variazione di destinazione d’uso.
D) Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro
materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso il Comune
non risponde per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed
ugualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque
derivare durante l’utilizzo dell’impianto sportivo.
E) E’ a carico del Concessionario il servizio di montaggio e smontaggio pannelli di chiusura strada su
viale Miramare, nonché pannelli di occlusione della visibilità, prima e dopo le partite di campionato;
F) Per eventi o manifestazioni che richiedano l’installazione di determinati impianti od attrezzi non in
dotazione all’impianto sportivo di che trattasi, il Concessionario, per quelle da lui direttamente
organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà
provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione
delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti
impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve
tempo possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non
pregiudicare la disponibilità dell’impianto sportivo per le attività che precedono e quelle che seguono
la manifestazione stessa.
G ) Il Concessionario dovrà indicare un proprio referente, quale Responsabile della Concessione il cui
nominativo sarà trasmesso, per iscritto, al Comune, prima della sottoscrizione del contratto di
concessione. Detto Responsabile della concessione avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici
comunali (Ufficio Sport, Lavori Pubblici, Patrimonio). Ai fini della buona conservazione dell’impianto
sportivo, il Concessionario si obbliga inoltre a frasi carico dei seguenti adempimenti:
1. sorveglianza e controllo dell’impianto sportivo avuto in gestione, tenuta delle chiavi, apertura,
custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo dell’impianto stesso;
2. accurata pulizia dei locali, degli arredi, di tutto il materiale e dell’area verde all’interno
dell’impianto sportivo, al fine di assicurarne la perfetta funzionalità;
3. verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro
impianto tecnologico e di natura tecnica;
9
4. accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell’acqua
calda per le docce;
5. divieto di svolgere nell’impianto sportivo avuto in gestione e nelle relative pertinenze alcuna
attività che contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, salvo
espresso consenso del Comune in relazione alla particolarità del caso;
6. verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché delle condizioni di
fruibilità dell’impianto e pertinenze in gestione;
7. predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l’espletamento dell’attività;
8. controllo sull’uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell’utenza;
9. aggiornamento costante dell’inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale,
esistenti a servizio dell’impianto sportivo;
10. sollecitazione del pronto intervento degli organi competenti in caso di infortuni, incendi,
disordini o altre situazioni di emergenza, nonché continua, attenta e sicura sorveglianza sugli
utenti dell’impianto sportivo, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli
utenti medesimi ed agli estranei;
11. sorveglianza, sotto la propria responsabilità, affinché gli utenti dell’impianto sportivo non
subaffidino a terzi l’utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro,
ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l’esercizio;
12. osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle
Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
13. divieto di accesso all’impianto sportivo in gestione alle persone non autorizzate;
14.presentazione annuale, alla fine di ciascun anno di concessione, di una “Relazione su tutta
l’attività sportiva e non, svolta dal Concessionario e/o da terzi nell’impianto sportivo nella stagione
sportiva di riferimento e sulla gestione dell’impianto stesso”
14. rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti
sportivi, in particolare: D.M. 18.03.96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi” – D.M. 6.06.2005 “Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante
norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” – D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
15. obbligo del rispetto del D.Lgs. 159/2011 .
Per quanto riguarda il servizio di pulizia, in particolare quello dei locali e servizi annessi agli
impianti tecnologici e dei servizi sanitari in uso agli spettatori, esso dovrà essere svolto in orari e
con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate. Le
modalità di svolgimento, con indicazione delle operazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali,
dovranno essere descritte nel “Piano di Conduzione Tecnica”.
ART. 9. – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese relative al
funzionamento dell’impianto sportivo in concessione (energia elettrica, acqua, riscaldamento,
condizionamento, telefono, custode, attrezzature per il verde, tassa rifiuti ecc), delle strutture, degli
impianti tecnologici ed arredi, delle aree di pertinenza, ivi comprese quelle relative alle verifiche
periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici e le verifiche periodiche di legge tese al corretto
funzionamento degli impianti medesimi ed alla garanzia di sicurezza per gli utenti, oltre che alla
conservazione dei beni avuti in gestione, così come meglio specificato al precedente Art. 8.
Il Concessionario è tenuto a comunicare, in occasione del primo anno termico, il nominativo del “terzo
responsabile” dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, come definito ai sensi dell’Art. 1
del DPR 412/93, lett. o) al competente Settore dell’Amministrazione Comunale.
10
Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative al personale addetto alla guardiania,
vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza e custodia, di cui al successivo Art. 18.
Il Concessionario dovrà provvedere, prima dell’inizio della propria gestione, a sua cura e spese, agli
adempimenti burocratici per intestare a suo nome i contatori delle utenze di gas, energia elettrica,
acqua e telefono, per tutta la durata della concessione.
Il Concessionario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi e le
attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune
concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere all’impianto sportivo in qualsiasi momento
a mezzo dei propri Uffici Tecnici, senza obbligo di preavviso.
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di
sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.
Il Concessionario dovrà garantire:
✓ le prescritte autorizzazioni di Polizia, anche nel rispetto di eventuali normative Europee;
✓ gli adempimenti su tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione dell’impianto che viene
dato in gestione con la presente Concessione;
✓ la riconsegna dell’impianto, al termine della Concessione, in perfetto ordine e nello stato in cui fu
ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alle vetustà;
✓ l’organizzazione del Piano di Sicurezza, previsto dalla legislatura vigente, per la gestione
dell’emergenza.
Il Concessionario dovrà, altresì, garantire:
✓ l’ingresso gratuito a portatori di handicap ed ai loro accompagnatori in appositi siti all’uopo
predisposti dal Concessionario;
ART. 10. – SPESE A CARICO DEL COMUNE
La presente Concessione non comporta alcun onere a carico del Comune di Manfredonia.
ART. 11. – CESSIONE
E’ vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell’immediata
risoluzione della concessione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese
causate al Comune, fatti salvi maggiori danni accertati.
E’ escluso dal divieto l’eventuale sub-concessione della pubblicità, così come stabilito dall’art.5, lett. h)
del presente Capitolato Speciale d’oneri, l’affidamento a terzi della gestione del Bar- ristoro e dei locali
destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché il servizio di pulizia custodia e
guardiania.
Il Comune resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale
circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in
relazione alla gestione.
ART. 12 – SICUREZZA
Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:
a) nominare un Responsabile della Sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente
durante l’esercizio dell’attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal Decreto
06.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune. Nel caso in
cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale
Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli
adempimenti normativi vigenti.
11
b) predisporre un Piano di Sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal Decreto
06.06.2005;
c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal
Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell’impianto
sportivo,nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l’utilizzo. Il
registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all’inizio e alla fine del periodo d’uso
dell’impianto sportivo;
e) limitare l’accesso all’impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità
recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e
prevenzione degli infortuni.
f) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi
del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013. Dovrà sempre essere presente personale
formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile,
adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l’uso dell’impianto
sportivo da parte di altre associazioni sportive, il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale
apparecchiatura; sarà invece obbligo dell’utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale
specializzato all’uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all’utilizzo del defibrillatore
sarà a carico del Concessionario durante l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte del Comune e
durante qualsiasi altro utilizzo dello Stadio da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.
g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell’impianto ed è tenuto
a segnalare senza ritardo al Comune, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di
sicurezza dell’impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l’accesso al
pubblico.
ART. 13 – VIGILANZA SULL’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN CONCESSIONE
Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull’uso dell’impianto, delle attrezzature e degli accessori.
L’opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implica, in alcun modo, la responsabilità
dell’Ente nell’uso dell’impianto sportivo concesso, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che
ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati,
utilizzeranno l’impianto medesimo.
In caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest’ultimo è comunque
tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.
In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che
spetti al Comune, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire
dell’impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali
preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni
comunali.
ART. 14. – TARIFFE D’USO
Il Concessionario, stabilisce annualmente le tariffe d’uso dello Stadio Comunale, d’intesa con
l’Amministrazione comunale al fine di garantire l’uso pubblico dello stadio “Miramare” e garantire la
funzione sociale ed educativa della pratica sportiva e, comunque, in coerenza con il PEF.
Tutte le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo oggetto della concessione saranno riscosse e gestite
dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.
12
ART. 15. – VALORE STIMATO DELLA DI CONCESSIONE
Il valore stimato della concessione, per il periodo massimo di vigenza della stessa, calcolato secondo
quanto previsto dall’Art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a euro 1.815.000,00 Iva esclusa.
ART. 16 – Elementi di valutazione
L’affidamento della concessione sarà effettuato sulla base della valutazione tecnico-qualitativa
dell’offerta presentata, senza alcun rilievo all’elemento economico del canone da versare, che risulta
determinato in misura fissa, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di aggiornamento ISTAT.
ART. 17. – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente
l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima, per
quanto applicabile.
ART. 18. – REQUISITI DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario provvederà alla gestione dell’impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate,
siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa
vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario
faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato,
né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il
personale impiegato dal Concessionario.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà avvalersi di lavoro
volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente
preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e
corretto nei confronti dell’utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia
dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d’opera che siano
poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. Il Concessionario, nei confronti del
personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è
altresì responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Il Concessionario
assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’attuazione delle direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavorati sul luogo di lavoro.
ART. 19. – RESPONSABILITÀ’ E ASSICURAZIONI
Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di
terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell’esercizio
della presente concessione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni
13
arrecati a persone, cose od animali, tanto del Comune, che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze,
trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.
Allo stesso modo, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche
di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’attività o dall’utilizzo da parte di altri
soggetti fruitori dell’impianto.
Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura
e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune, risultassero causati da
personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie
spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. Il Concessionario si vincola a
tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria, che per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause
imputabili al Concessionario medesimo.
Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative:
RCT – polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della
presente concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari,
nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l’uso dell’impianto sportivo da parte dei terzi fruitori. Tale
copertura RCT dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per
sinistro.
RCO – polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di
lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro,
dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti,
accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale
“unico” di garanzia non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro.
Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi danno
all’impianto sportivo causato direttamente o da altri soggetti fruitori.
ART. 20. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. Puglia n. 33 del 04/12/2006, e in
coerenza con quanto stabilito della L. 289/2002, come risultante dall’intervento del D.L. 87/2018
convertito con modificazioni dalla L. 96/18, i seguenti soggetti:
1. Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’art.90 della L.289/2002, e
successivi regolamenti attuativi ed Enti di promozione sportiva purché regolarmente costituiti;
2. Federazioni Sportive riconosciute o affiliate a una Federazione sportiva o al CONI, o ad Ente di
promozione sportiva;
3. Tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in forma singola o aggregata, ai quali
si applicheranno gli artt. 47 e 48 del medesimo decreto legislativo;
Tutti i partecipanti devono, inoltre, attestare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ dall’art.
80 del D.Lgs 50/2016 e di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Manfredonia
nonché la regolarità in materia di normativa antimafia.
ART. 21. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti
requisiti:
14
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o
concessione, prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) (laddove previsto dalla natura giuridica del soggetto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l’oggetto della
concessione; inoltre per le società cooperative o consorzi di cooperative Iscrizione agli albi e registri
previsti dalla normativa vigente.
b) per le Società e /o Associazioni sportive l’iscrizione alla rispettiva Federazione con indicazione del
numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica della società, nominativo e
dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia conforme dell’Atto
costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da
affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
c) per gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive di essere riconosciuti dal CONI, forma
giuridica societaria, nominativo e dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti
allegando copia conforme dell’Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di
attività coerente con il servizio da affidare e i nominativi dei legali rappresentanti;
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
a) Aver gestito, con buon esito ed in assenza di contenzioso, per almeno tre anni (anche non
consecutivi) almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio. La dichiarazione dovrà, in
particolare, attestare l’elenco dei servizi prestati con l’indicazione dell’oggetto e delle date.
Nel caso di RTI/Consorzi Ordinari/GEIE, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito
indicato:
• i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun
soggetto costituente il raggruppamento;
• i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio
nel suo complesso, fermo restando che la mandataria (capogruppo), o l’impresa indicata come
tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), dovrà possederli in misura prevalente
rispetto agli altri associati.
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e
professionali, è ammesso, altresì, l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento
o Consorzio ordinario di concorrenti.
ART. 22 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’affidamento in concessione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i
criteri di seguito indicati a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo:
1. Progetto gestionale max 30 punti
15
2. Piano Pluriennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie max 10 punti
3. Piano di valorizzazione max 40 punti
4. Piano Economico Finanziario max 20 punti
La valutazione dell’offerta avverrà secondo i seguenti criteri e sottocriteri che saranno oggetto di
separato provvedimento.
Si precisa, tuttavia, che la mancata indicazione, da parte del concorrente, di uno degli elementi di
valutazione previsti non comporta l’esclusione dalla selezione, ma determina la non attribuzione del
punteggio relativo all’elemento mancante.
La valutazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, discenderà dalla sommatoria
di tutti i subpunteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio e utilizzando gli elementi
prestabiliti.
In caso di parità di punteggio prevarrà l’offerta con il punteggio più alto in relazione agli investimenti. In
caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta idonea.
L’offerta proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto concessionario e il
mancato rispetto o la mancata attuazione anche di un solo punto della stessa costituirà elemento
sufficiente per la rescissione del contratto.
ART. 23. – GARANZIE
A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla
stipula del contratto d’appalto, presentare una garanzia, denominata garanzia definitiva,in conformità
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Essa sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale
risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente
sostenere durante la gestione affidata, per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva
esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune
si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del
servizio.
Ai sensi del comma 5 dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo
garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Comune
o del Concessionario degli stati d’avanzamento nell’esecuzione dei servizi o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
nell’esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.
ART. 24 – SOPRALLUOGO
16
E’ obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara, l’effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla
presentazione dell’offerta, dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione, al fine di prendere
piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da
proporre in sede di gara. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione che legittimi la sua posizione
(es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere
esibita al funzionario competente.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il
sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o
consorziarsi.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con il Responsabile Unico del
Procedimento, che si avvarrà ove necessario dell’Ufficio Tecnico comunale, fino a dieci giorni prima
della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilita ad insindacabile
giudizio del Comune.
Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente.
Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo, la
cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.
ART. 25 – PENALITA’
L’inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Concessione o la rilevata negligenza
nello svolgimento delle attività affidate produrrà l’applicazione, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un
massimo di €. 2.500,00 per ciascuna violazione accertata, con particolare rilevanza per la negligenza
rispetto ai servizi e all’attenzione che il Concessionario è tenuto ad avere verso la Comunità, in
particolare ai giovani che desiderano fare sport e alle società sportive di Manfredonia. L’applicazione
della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il
Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla
notifica della contestazione medesima.
Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere avvalendosi della
cauzione prestata dal Concessionario, di cui al precedente Art. 23. In tal caso il Concessionario dovrà
provvedere al reintegro della cauzione stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, a
pena di decadenza della concessione.
ART. 26. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti
che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o qualora la Prefettura accerti
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del
Concessionario. L’Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi
dell’Art. 1456 del c.p.c., qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
♦ cessazione dell’attività del Concessionario;
♦ prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di
collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato;
♦ chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza
giustificato motivo;
♦ uso dell’impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente Capitolato;
♦ ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
♦ produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà
comunale;
17
♦ contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario;
♦ conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sportivo, tale da pregiudicare l’incolumità e la
salute degli utenti;
♦ reiterati ritardi nei pagamenti del canone di concessione e delle utenze;
♦ inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune o verso l’utenza;
♦ applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite d’intesa con il Comune;
♦ cessione, anche parzialmente, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente
art.11;
In tali casi l’Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al
Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni;
successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto si applica l’Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
E’ prevista, da parte del Comune, la possibilità di sospendere temporaneamente i turni di assegnazione,
qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni
contingenti tecniche.
Il Comune comunicherà la sospensione al Concessionario, con un preavviso di almeno 15 giorni.
La sospensione è pure prevista quando, per cause di forza maggiore, l’impianto non sia
temporaneamente agibile.
ART. 27. – RECESSO
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in
ogni momento dalla presente concessione. Al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di
indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.
Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno dodici
mesi. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine
dell’anno sportivo.
Per tutto quanto non previsto si applica l’Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 28 – CONTROVERSIE
In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l’interpretazione e
l’esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale d’Oneri, le parti si attiveranno secondo
buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo
amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale
scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Foggia.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto
potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione della gestione affidata.
Per tutto quanto non previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 29 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il concessionario, nell’ambito della concessione, agirà, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 (GDPR),
come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessari alla gestione dei servizi di cui
all’articolo 1 per conto del Comune di Manfredonia. In tale ruolo, il concessionario si impegna affinché:
1. i dati personali siano trattati esclusivamente ai fini della gestione dei servizi di cui al presente
capitolato;
2. i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
3. i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
18
4. i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
5. i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere
opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
6. i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il
conseguimento della finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza
tecniche e organizzative;
7. fornisca agli interessati, per conto del Comune di Manfredonia, le informazioni di cui agli articoli 12,
13 e 14 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui
riferimenti sono forniti di seguito;
8. provveda a garantire, per conto del Comune di Manfredonia, i diritti degli interessati di cui agli
articoli dal 15 al 22 del GDPR previo accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali i
cui riferimenti sono forniti di seguito;
9. si attenga alle istruzioni impartite dal Comune di Manfredonia, in qualità di Titolare del
Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che
potranno intervenire;
10. adotti misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il
trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di
quanto previsto dal presente capitolato;
11. adotti tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR, tenendo conto della
natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche. A tale scopo assicurerà – in particolare e su base permanente – la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
12. garantisca, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati
personali; nell’ipotesi di un’eventuale violazione di dati, darà immediata comunicazione al
Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Manfredonia, alla casella PEC
francesco.maldera@pec.it, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle
Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach – ex
artt. 33 e 34 del GDPR);
13. predisponga misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non
siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento
dell’interessato;
14. garantisca l’assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di
comunicazione e diffusione dei dati trattati nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, nella
piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare
del Trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri
soggetti;
15. non utilizzi i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l’oggetto della presente
concessione;
16. predisponga ed aggiorni il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente
stabilite (ex art. 30 GDPR), provvedendo a fornire al Comune di Manfredonia le informazioni e la
documentazione eventualmente richieste;
17. comunichi gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l’esecuzione delle
attività previste dal servizio;
18. garantisca che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa all’incarico, venga progettata nel
rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste
le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati
sistematicamente – per impostazione predefinita – in sicurezza ed esclusivamente per le finalità
previste del singolo trattamento (privacy by default);
19. stabilisca, per ogni processo di trattamento, la necessità di valutare l’impatto sulla protezione dei
dati (DPIA, ex art. 35 GDPR) e, qualora l’esito della DPIA denoti un elevato rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, provveda a predisporre le attività di consultazione preventiva ex
art. 36 GDPR;
20. affidi a subresponsabili il trattamento di dati personali nell’ambito della concessione solo previa
autorizzazione scritta del Comune di Manfredonia;
21. nomini i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni
dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. L’aggiudicatario
eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite
siano correttamente eseguite;
22. adotti misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non
19
divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività
previste dal servizio, anche successivamente al termine del contratto;
23. consenta ai soggetti individuati dal Comune di Manfredonia l’effettuazione delle ispezioni di cui al
punto h paragrafo 3 dell’art. 28 del GDPR.
Al termine della concessione, l’aggiudicatario provvederà:
1. a restituire i dati che ha trattato per conto del Comune di Manfredonia, siano essi su supporto
analogico o digitale; per quest’ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la
restituzione;
2. a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le proprie infrastrutture,
eccetto quelle per le quali l’ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da
parte dell’aggiudicatario.
Il Comune di Manfredonia tratterà i dati personali del concessionario (nel caso di persona fisica) o del
suo rappresentante legale (nel caso di persona giuridica), e gli altri dati personali che si renderanno
necessari durante il periodo di vigenza della concessione esclusivamente per l’esecuzione del contratto
stesso (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).
I predetti dati personali saranno
· comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in
giudizio del Comune di Manfredonia;
· trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
· conservati fino al quinto anno successivo alla conclusione del contratto fatto salvo l’eventuale
contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di
archiviazione nel pubblico interesse.
Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:
· richiedere l’accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
· richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
· richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
· richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
· effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali – Piazza Venezia 11 – 00187
Roma – garante@gpdp.it – 06696771 (Art. 77 del GDPR).
Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l’interessato potrà contattare il
titolare ai seguenti recapiti:
Comune di Manfredonia – Dirigente 2° Settore – Piazza del Popolo 8 – 71043 – Manfredonia (FG) – PEC:
mariasipontina.ciuffreda@comunemanfredonia.legalmail.it
ART. 30 – RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché
alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire
successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o
preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove
normative.
Il Comune di Manfredonia si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d’Appalto,
apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti
riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità o per apportare
migliorie allo stesso.
Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara.
ART. 31–STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il concessionario è tenuto a stipulare apposito contratto.
20
Al momento della stipulazione del contratto il concessionario dovrà presentare, oltre alla
documentazione richiesta dal competente ufficio, quietanza di pagamento del canone di concessione
relativo alla prima annualità..
ART. 32–SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere
versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ Amministrazione Comunale e preventivamente
comunicate al medesimo.
Comune di Manfredonia
Pareri
31
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE,
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO MIRAMARE. ATTO DI INDIRIZZO
2020
2.2 CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
Proposta Nr. /
Oggetto:
Ufficio Proponente:
Estremi della Proposta
23/07/2020
Ufficio Proponente (2.2 CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA)
Data
Parere Favorevole
Maria Sipontina Ciuffreda
Parere Tecnico
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile di Settore
Sintesi parere:
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca BASTA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Vittorio PISCITELLI
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO
A T T E S T A Z I O N E
La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
10/08/2020 e dato avviso il 10/08/2020 ai seguenti uffici per l’esecuzione:
Al Responsabile del Servizio
Al Dirigente del Settore
Al Dirigente di Ragioneria
______________________________________________________________________________
2.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui
all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale 10/08/2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo OGNISSANTI
x
x

COMMENTI

WORDPRESS: 0