Pronti alla Fase 2, l’autocertificazione rimane quella vecchia ma con nuove regole: la circolare del Viminale

La fase 2 non significa un liberi tutti: lo si legge tra le righe della circolare che il Ministero dell’Interno ha inviato a tutte le Prefetture d’Ita

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La fase 2 non significa un liberi tutti: lo si legge tra le righe della circolare che il Ministero dell’Interno ha inviato a tutte le Prefetture d’Italia per calibrare le misure e i controlli a partire dal 4 maggio. Il dpcm del 26 aprile, annunciato dal premier Conte entrerà in vigore domani quindi e con esso dovrebbero ripartire una buona parte delle attività produttive e industriali italiani. Ecco le novità previste per la tanto attesa Fase 2

L’AUTOCERTIFICAZIONE – La prima notizia è che l’autocertificazione non cambia. Il modello che ormai è diffuso da settimane rimarrà esattamente così com’è: nessuna caccia al nuovo modulo, quindi. Lo comunica il Viminale sul proprio sito. Chi dovesse essere fermato mentre si sta recando a visitare un proprio congiunto dovrà semplicemente indicare la voce “necessità”. Si legge infatti nella circolare che «il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie». Si può usare il vecchio modulo dell’autocertificazione, dunque, e per rispetto della privacy non devono essere indicate le generalità dei «congiunto» dai quali si va in visita.

https://www.interno.gov.it/it/notizie/covid-19-circolare-prefetti-sulle-misure-fase-2

La circolare ribadisce anche la definizione di congiunti e cioè «i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate -da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (fidanzati, ndr)».

C’è un caso, però, in cui l’autocertificazione potrebbe non servire: quando si va al lavoro. Il Ministero spiega infatti che «la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata». Per tutti gli altri casi «le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite». Tradotto: con l’autocertificazione che già si possiede.

COME COMPILARE IL MODULO – Ecco le regole per compilarlo:

1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento.
2. Compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione 3. riempire tutti gli spazi barrando la casella “situazione di necessità”
4. nello spazio “a questo riguardo dichiara che…” specificare che si tratta di una visita a un “congiunto” inserendo soltanto il grado di parentela ma non l’identità.

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LAVORO – L’autocertificazione non sarà più strettamente necessaria, come sottolineato nella circolare del Viminale, infatti, può essere sostituita dal tesserino del lavoro oppure da una dichiarazione che però dovrà essere riscontrata. Eliminata anche la possibilità di chiedere al prefetto l’apertura in deroga delle aziende.

SPORT – Per quanto riguarda gli atleti delle squadre si potranno di nuovo allenare, ma solo individualmente: «È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».

GLI SPOSTAMENTI – Chi rientra nel proprio domicilio non può spostarsi a meno che non abbia «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Ci si potrà spostare all’interno della Regione ma sempre e solo per motivi di lavoro, salute o necessità anche se tra questi ultimi le possibilità sono molto aumentate. Tra gli spostamenti per necessità vanno ricompresi infatti gli incontri con i congiunti e naturalmente quelli per recarsi in ogni genere di esercizio commerciale aperto; dunque non solo supermercati, edicole e farmacie ma librerie, cartolerie, negozi per bambini, concessionarie auto e bar e ristoranti per l’asporto. Oltre che naturalmente per le attività motorie.

I CONGIUNTI – Secondo il Viminale nella definizione di «congiunti» sono compresi «i coniugi,i rapporti di parentela, affinità riunione civile nonché relazioni connotate da duratura è significativa comunanza di vita e affetti». E dunque i fidanzati. Per esplicitarlo viene citata una sentenza della Cassazione del 2014 che riconosceva il risarcimento danno a una donna che aveva perso il fidanzato proprio perché legati da legame affettivo anche se non conviventi.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA – I dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei mezzi di trasporto, in tutti gli esercizi commerciali. Tranne che per i bambini sotto i sei anni e per i disabili con problemi specifici. Si potrà farne a meno solo in strada o per fare sport. Ma i cittadini dovranno fare i conti con le ordinanze più restrittive di alcune regioni che le prevedono obbligatorie anche per strada. Nei luoghi di lavoro valgono i protocolli aziendali. Il governo ha previsto un prezzo fisso di 0,50 centesimi.

Fase 2, ecco la circolare del Viminale: l’autocertificazione rimane ma con nuove regole

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