Taglia dei farmaci in Puglia, stop del Tar: «Così è un danno ai malati»

Le azioni per il contenimento della spesa farmaceutica, pur giustificate dagli obiettivi di bilancio, non possono scavalcare le disposizioni di legge

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Le azioni per il contenimento della spesa farmaceutica, pur giustificate dagli obiettivi di bilancio, non possono scavalcare le disposizioni di legge perché altrimenti si rischia di intaccare la libertà di cura dei medici. Per questo il Tar di Bari, con due sentenze fotocopia (l’ultima è stata depositata giovedì) ha bocciato le delibere della giunta regionale che la scorsa estate hanno dato un giro di vite all’acquisto dei farmaci biosimilari a base di somatropina e eritropoietina.

Parliamo, per la Puglia, di farmaci che costano alle casse pubbliche circa 28,5 milioni di euro l’anno (21 per la sola epo, più nota come ormone della crescita) con una dinamica piuttosto particolare rispetto al resto d’Italia: appena il 24% dei piani terapeutici relativi alla somatropina e il 19% di quelli per l’epo riguardano farmaci biosimilari (cioè gli equivalenti del farmaco biologico, detto «originator») e dunque a minor costo a parità di caratteristiche terapeutiche.

Ecco perché, con le due delibere ora annullate dal Tar su ricorso della Sandoz (una multinazionale specializzata nella produzione di farmaci biosimilari), la Regione – dopo aver preso atto dei risultati delle gare effettuate da InnovaPuglia per la fornitura di questi farmaci – aveva imposto ai medici di utilizzare prioritariamente la specialità prima classificata (cioè quella che costa meno) rispetto alla seconda e alla terza specialità, pure «vincitrici» della selezione, che vanno invece utilizzate «solo in “caso di documentata motivazione clinica”». Tutti gli altri farmaci in commercio (compreso dunque l’«originator») diventano dunque residuali e possono «essere prescritti per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento». In altre parole: l’«originator» potrà essere prescritto solo a chi già lo utilizzava.

Con questo approccio la Puglia ipotizzava di risparmiare, già a partire dal primo anno (che – dati i tempi di aggiudicazione – sarà il 2020) circa il 30% della spesa del 2018. Ma i giudici amministrativi baresi (Seconda sezione, presidente Adamo, estensore Ieva) hanno deciso che le condizioni poste ai prescrittori sono troppo restrittive. La legge nazionale, a proposito degli accordi quadro per l’acquisto dei farmaci biosimilari, prevede infatti che i pazienti debbano essere trattati con uno dei primi tre farmaci della graduatoria di gara. «È evidente – secondo il Tar – che la disposizione statale non contempla alcuna limitazione in favore del primo classificato, a discapito del secondo e del terzo classificato e che l’individuazione del prodotto più adatto è riservata alla libera scelta del medico, secondo la propria scienza, coscienza ed esperienza».

Ordinare l’utilizzo del solo farmaco primo classificato, prosegue la sentenza,condiziona «la libertà di scelta del medico e, in ultima analisi, la tutela della salute del paziente»: è la legge nazionale «il punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, attraverso l’utilizzo dei farmaci biosimilari, e la libertà prescrittiva del medico», e ulteriori limitazioni introdotte dalle Regioni potrebbero «determinare l’approvvigionamento da materie prime viventi di non sicura provenienza oppure l’utilizzo di metodiche produttive di minore sicurezza e igiene».

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