MANFREDONIA FC, TRE PUNTI A TAVOLINO NELLA GARA CONTRO IL CANOSA

  GARA DEL 16/12/2018 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA – CANOSA Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che, con preannu

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GARA DEL 16/12/2018 FOOTBALL CLUB MANFREDONIA – CANOSA

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che, con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controparte – l’ASD FOOTBALL CLUB MANFREDONIA chiedeva di comminare all’ASD CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in proprio favore, per avere la società ospitata schierato in campo il tesserato CAPUTO ANTONIO (06/03/2003) in assenza dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato è emersa l’assenza di qualsivoglia attestato di maturità agonistica in favore del tesserato CAPUTO ANTONIO – che ha compiuto 15anni ma che alla data di disputa della gara non ne aveva (come non ne ha ancora oggi) compiuto 16 anni, limite di età fissato dalle N.O.I.F. per la libera partecipazione alle gare dei campionati dilettantistici organizzati dal Comitato Regionale Puglia.

Pertanto – in base all’art. 34 ultimo comma delle N.O.I.F. – deve essere applicata la sanzione prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD FOOTBALL CLUB MANFREDONIA e, per l’effetto, di comminare all’ASD CANOSA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della società ospitante;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

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