Comune Manfredonia. Ok salvaguardia equilibri di bilancio

Con recente atto del Consiglio comunale di Manfredonia, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento

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Con recente atto del Consiglio comunale di Manfredonia, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale.

Il Consiglio comunale ha deliberato di applicare l’avanzo libero per € 146.410,76 al finanziamento degli emersi debiti fuori bilancio in corso di istruttoria.

Con il provvedimento proposto viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio per cui l’ente non è obbligato ad attivare alcuna operazione di riequilibrio della gestione.

E’ stato deliberato di porre a carico, sin da ora, con valore vincolante nella loro attività gestionale e con responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile in caso di inosservanza dei vincoli o di mancato raggiungimento degli obiettivi di pareggio di bilancio, le seguenti attività gestionali:

a) avviare e concludere tempestivamente e senza indugio tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel Piano di rientro dell’Ente e comunque tutte le attività finalizzate alla riduzione della spesa e alla massimizzazione delle entrate;

b) adozione tempestiva dei provvedimenti gestionali di prenotazione/accertamento/impegno delle entrate e delle spese, nel rispetto delle vigenti norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio applicato della contabilità finanziaria (…). A riguardo, si richiamano i dirigenti a comportamenti che siano non elusivi delle regole di finanza pubblica. A titolo l esemplificativo, al paragrafo H. della Circolare MEF n. 5 Prot. 26197 del 20/02/2018, si citano: la non corretta imputazione delle entrate/uscite al bilancio; la non corretta formazione e utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato; accertamento di entrate in assenza dei presupposti indicati dall’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal principio applicato su richiamato; l’imputazione di spese alla competenza di esercizi successivi a quello di esigibilità;

c) monitoraggio costante delle entrate, al fine di assicurare: • la coerenza degli accertamenti di entrata con la loro esigibilità totale o parziale con proposta, per tempo, di eventuali variazioni agli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità; • azioni tendenti al miglioramento delle performance di riscossione;

d) monitoraggio costante degli stanziamenti di spesa correlati ad entrate vincolate aventi esigibilità nell’esercizio, evitando che la mancata tempestiva proposizione delle variazioni agli strumenti di programmazione e/o la mancata proposizione dei provvedimenti gestionali di spesa, aggravi gli equilibri di bilancio, dei successivi esercizi, vista la mancata possibilità di considerare l’avanzo applicato tra le entrate finali rilevanti;

e) analisi e revisione delle procedure di spesa finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento dell’ente in modo da sterilizzare le riduzioni dei trasferimenti erariali disposti con le recenti manovre di finanza pubblica e nel contempo assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;

f) gestione oculata del contenzioso pendente con verifica e monitoraggio dello stesso e periodica attestazione di adeguatezza del Fondo al mutare della probabilità di soccombenza, da parte del Responsabile dell’Avvocatura; costituzione tempestiva in caso di probabilità di soccombenza;

g) obbligo da parte del Dirigente dei Lavori Pubblici di trasmissione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), delle informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi finanziari di cui l’Ente risulta beneficiario, in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali, evidenziando che, a norma dell’art. 5, comma 3 del DPCM 21-02-2017, n. 21, l’inadempienza comporta divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si sia adempiuto.

E’ stato preso atto che, con successivo provvedimento, si provvederà al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 fornendo tutte le indicazioni richieste dal richiamato articolo, ma precisando, comunque, che la presente deliberazione tiene conto di essi ai fini della verifica degli equilibri.

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