ABBANDONO DEI RIFIUTI, SCOPERTE ALTRE DUE DISCARICHE

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Protagonista ancora il nucleo operativo delle Guardie Ecologiche Volontarie del Corpo Nazionale Civilis Engea di Manfredonia

Il nucleo operativo delle Guardie Ecologiche Volontarie del Corpo Nazionale Civilis Engea di Manfredonia, con l’auto in borghese, durante il servizio di vigilanza eco-ambientale per la tutela e salvaguardia del territorio, nel tardi pomeriggio di ieri, arrivati nella Frazione di BORGO MEZZANONE, hanno rilevato all’interno dell’ex cimitero, l’abbandono di sacchetti di sale, tegole di eternit contenente amianto altamente nocivo e materiale di vario genere, nel rientro da Borgo Mezzanone sulla Strada Provinciale 73, dopo il bivio di Beccarini, a seguito di un incendio con la presenza dei Vigili del fuoco, hanno scoperta una nuova discarica a cielo aperto, vicino ad un casolare diroccato confinante gli argini del canale, come da foto, c’è di tutto, materiale da risulta, plastica, sacchetti dell’immondizia, vetro, gomme, un rapporto di servizio trasmesso agli organi di polizia giudiziaria.

Giuseppe Marasco Presidente Nazionale Civilis, nonché comandante del Corpo dichiara: “Il divieto di abbandono nel Testo Unico dell’Ambiente è enunciato dall’art. 192 secondo cui “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”. In una recente sentenza la Corte di Cassazione Penale (sezione III sentenza 6 ottobre 2014, n. 41352) si è occupata di abbandono e trasporto abusivo di rifiuti e, per quanto di interesse, ha tracciato un utile confine applicativo tra le fattispecie di cui agli artt. 255 e 256 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) arrivando a pronunciare, per la prima volta, il seguente principio di diritto: “Il soggetto privato, non titolare di una impresa e non titolare di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto, e che a tal fine lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponderà solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo di cui all’art. 256, comma 1, in quanto la condotta di trasporto si esaurisce nella fase meramente preparatoria e preliminare rispetto alla condotta finale e principale di abbandono, e non assume autonoma rilevanza ai fini penali.”

Ufficio Stampa e P.R.

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