Manfredonia, telefonia Mobile, riscontro al Garante dell’Infanzia: tutto in regola

IL Comune di Manfredonia ha inviato al Garante Regionale per l’Infanzia il richiesto “riscontro in merito alla segnalazione sulla presenza di antenne

Capodanno a base di pesce sulle tavole pugliesi
Afghanistan: Nove Onlus lancia ‘operazione fazzoletto rosso’
Mortalità per tumori è in calo ma aumenta al colon nei giovani

IL Comune di Manfredonia ha inviato al Garante Regionale per l’Infanzia il richiesto “riscontro in merito alla segnalazione sulla presenza di antenne per telefonia mobile vicinissime alle scuole, ritenute pericolose dal Comitato Spazio Libero Zona F”.

 

La Pubblica Amministrazione non sbaglia mai e noi non ci aspettavamo il riconoscimento di propri errori e responsabilità, dote caratteristica di grandi personalità.

Il Comune ritiene: a) la procedura seguita è stata nel rispetto delle leggi, b) le Stazioni Radio Base (SRB) non sono localizzate sugli edifici scolastici ma in zone limitrofe ad esse, c) i valori di campo elettromagnetico rilevati dall’ARPA sono nei limiti di legge.

Tale risposta necessita di essere commentata e contestata con considerazioni che riguardano tre aspetti: tecnico, legale ed etico.

Aspetto tecnico. Il segnale emesso da tali antenne si diffonde in senso verticale escludendo un cono di zona sottostante; di conseguenza, se l’antenna fosse stata collocata sull’edificio scolastico, avrebbe risparmiato dal segnale tutta la scuola. Poiché invece sono localizzate di fronte, il segnale si diffonde (come ritiene il lettore,ndr) verso le scuole e verso chi è presente in esse per 5 ore al giorno, dalle 8,15 alle 13,15. Questa incontestabile cognizione tecnica , il Tecnico Comunale la dovrebbe avere (diritto di critica,ndr).

Aspetto legale. L’art. 10, comma 1, L.R. n. 5 dell’8 marzo 2002 è stato sostituito dall’art. 31, comma 1, lettera d) della L.R. n. 22 del 19 luglio 2006. Il testo originario così formulato: ”E’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, su scuole e asili nido” è stato modificato in :“ E’ vietata l’installazione ………sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l’infanzia e parrocchie”. A noi appare chiaro quanto la L.R. ha voluto ampliare il senso e il significato dell’art 10, aggiungendo ”sulle aree” , senza definire la distanza della SRB dalla scuola e senza quantificare il limite di segnale; invece, per il Comune di Manfredonia, è possibile installare una SRB immediatamente fuori dal recinto della scuola, anche a metri 0, perché non è né sulla scuola e né sull’area destinata alla scuola. Affermare che non sono localizzate sulle scuole ma in zone limitrofe, equivale ad una grande bestemmia tecnica, perché ,di fatto, le scuole non sono escluse dal segnale diretto, a breve distanza e per 5 ore al giorno. L’art. 10 intende, perentoriamente e in via precauzionale, prevenire eventuali danni alla salute, indipendentemente dalla quantità o intensità del segnale. L’A.R.P.A Puglia di FG (Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente), riportando che il valore rilevato è al di sotto dei limiti di legge, non afferma, come organismo di prevenzione, che l’art. 10 , che intende salvaguardare e quindi prevenire eventuali danni alla salute dell’infanzia, è rispettato.

Aspetto etico. Chi dovrebbe rispettare e far rispettare la norma in questione ? Quanto è stato determinato rende tranquilla la coscienza dei Tecnici ed Amministratori Comunali L’infanzia da chi deve farsi difendere: – se il Comune di Manfredonia non applica quanto previsto dal comma 6-7-8-9 dell’art. 87 del D. Lgs. N. 258 dell’1 agosto 2003 “ L’Amministrazione può esprimere motivato dissenso all’installazione di S.R.B.” ; – se i gestori di SRB “ non riportano nel progetto dettagliato dell’installazione le indicazioni per il rispetto dell’art. 10” previsto dal comma 11 dell’art. 9 della L.R. n.5/2002, fregandosene completamente della L.R.; – se l’ARPA si limita ai valori di campo elettromagnetico rilevato e non fa alcun riferimento all’art. 10, dimostrando di non essere organo di prevenzione ?

N.B. Il Comune non solo non (avrebbe,ndr) espresso motivato dissenso all’installazione di SRB, ma addirittura, pur essendo a conoscenza delle proteste e accuse del nostro comitato fin dal 2003, ha consentito l’implementazione e l’aumento di segnale di tali antenne; cos’è : distrazione, incompetenza o altro ?

Il Consiglio Comunale, organo di controllo dell’azione amministrativa, di che cosa si occupa se non si preoccupa della salute e del benessere comune ?

Al Cittadino, per difendersi dalla “Mal’amministrazione”, è dato solo ricorrere all’azione legale, sperando di trovare persone giuste e indipendenti.

Grazie e distinti saluti

(Manfredonia 23.03.2014, Pasquale Rinaldi, Comitato Spazio Libero Zona f)
false

COMMENTI

WORDPRESS: 0