Ordinanza Sindaco: basta ai marciapiedi invasi da commercianti abusivi

Ordinanza urgente e restrittiva con “disposizioni per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare situazioni che a

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Ordinanza urgente e restrittiva con “disposizioni per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare situazioni che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione del suolo pubblico”.

Dunque: “ in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle occupazioni, insediamenti, impianti stagionali e/o permanenti autorizzati, è vietata l’occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi commerciali di vicinato e/o delle medie strutture di vendita, con esposizione di prodotti alimentari e non alimentari e con strumenti ed accessori connessi all’attività di vendita, che sottraggono pubblici spazi alla fruibilità della comunità; è sempre vietata ogni occupazione di suolo pubblico nell’ambito di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad eccezione delle soste consentite dalla vigente normativa”.

Tale ordinanza entra in vigore dalla pubblicazione di oggi all’Albo Pretorio ed avrà durata di 12 mesi. Si rende necessario tale intervento visto che nonostante “gli operatori della Polizia Locale hanno accertato e contestato numerose infrazioni per occupazione abusiva del suolo pubblico che, benché sanzionate vengono reiterate con estrema disinvoltura generando un diffuso allarme sociale, un grave nocumento per la viabilità stradale e pedonale, l’evidente disdoro per il decoro urbano e I’arbitraria limitazione della fruibilità di spazi pubblici; tali comportamenti illegali risultano ancora più disdicevoli nei casi di occupazioni arbitrarie dei marciapiedi e/o delle sedi stradali ovvero di spazi pubblici con allocazione ed esposizione di prodotti alimentari deperibili (pesce, frutta e verdura etc.) e non alimentari, in assenza delle dovute cautele igienico-sanitarie, con gravi rischi per la salute dei consumatori”.

“A tali pregiudizievoli situazioni, si aggiungono occupazioni di suolo pubblico da parte dei titolari degli esercizi commerciali in sede fissa, con esposizione di prodotti alimentari e non alimentari all’esterno del proprio locale”. Di conseguenza si ritiene opportuno un “provvedimento contingibile ed urgente (…) attraverso l’inibizione di ogni forma di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari, per la durata di sei mesi, considerato termine congruo per consentire un intervento capillare su tutto il territorio che consenta di debellare tale deprecabile fenomeno”.

LE SANZIONI:

1. Applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.36, del Regolamento “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche’, approvato con Deliberazione Consiliare n.127 del 21-12-1998: a) Comma 1: € 2OO,OO per la violazione delle norme regolamentari sull’occupazione del suolo pubblico; b) Comma 2: Sanzioni previste dalle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento; c) Comma 3: Sanzione amministrativa in misura pari a due volte l’ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest’ultima;

2. Rimozione d’ufficio dei materiali o demolizione dei manufatti, nonché rimessione in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, qualora l’occupante non vi provveda volontariamente, con addebito al medesimo delle relative spese (art. 18, comma 3 del Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico);

3. Sospensione dell’attività di vendita in sede fissa, ai sensi dell’art. 6 della Legge 77197 e s.m.i., per giorni 3 (tre), in caso di recidiva nella occupazione del suolo pubblico, che si configura quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell’anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;

4. In caso di inosservanza dell’Ordinanza di chiusura dell’attività di vendita in sede fìssa per giorni 3 (tre), di cui al punto 3), l’esercente sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 c.p., valutando l’organo di polizia procedente l’applicazione di una misura cautelare reale sull’immobile sede dell’attività; nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui al punto 3) ovvero dell’art.650 c.p., avvenuta dopo la sospensione dell’attività, I’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività sarà revocata con apposita ordinanza.

Viene fatta salva l’emissione di apposito avviso di liquidazione con applicazione del canone di occupazione suolo pubblico con relative sanzioni e interessi che non può essere invocato a sanatoria dell’illecito commesso poiché non corregge l’irregolarità dell’occupazione abusiva.

Graziano Sciannandrone

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