Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Manfredonia relativo alla gara con il Molfetta, confermando il risultato. Punite entrambe le
Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Manfredonia relativo alla gara con il Molfetta, confermando il risultato. Punite entrambe le società con un’ammenda di 300 euro al Manfredonia e di 1000 al Molfetta, per il quale è stata disposta la squalifica del campo per le prossime due gare che si dovranno disputare in campo neutro e a porte chiuse. Questo è quanto scrive il Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale: “Osserva questo Giudice Sportivo che l’utilizzo di riprese televisive limitatamente ai fatti di condotta violenta è regolato dall’art. 35 comma 1.4 C.G.S. che, espressamente, richiama il precedente comma 1.3: è chiaramente previsto che la società ha facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice Sportivo una richiesta per l’esame dei filmati entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.
L’inosservanza del termine o delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della richiesta come nel caso di specie,poiché i dvd sono stati allegati al reclamo inviato cinque giorni dopo la disputa della gara.
Con riferimento agli episodi descritti dalla reclamante l’arbitro, nell’ambito del rapporto di gara e del supplemento reso in data 14/03/2013,nonché gli assistenti hanno descritto quanto segue:
1) al termine del primo tempo n. 3 addetti alla sicurezza posizionati all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi si avvicinavano ai giocatori del MANFREDONIA CALCIO spintonando n. 4 di essi e facendoli indietreggiare di qualche passo;
2) un addetto alla security tentava di colpire con un calcio alla testa un giocatore del MANFREDONIA CALCIO che stava scendendo le scale senza colpirlo perché il giocatore spostava la testa;
3) l’arbitro convocava i capitani delle squadre per comunicazioni inerenti alla partita e che nulla avevano a vedere con gli episodi descritti nei punti 1 e 2;
4) l’arbitro richiedeva un colloquio coi carabinieri presenti ai quali chiedeva di posizionarsi nel tunnel al momento del ritorno in campo delle squadre ed anche durante lo svolgimento del secondo tempo al fine di evitare la ripetizione degli eventi su descritti;
5) le Forze dell’Ordine fornivano tale collaborazione e le squadre rientravano regolarmente in campo;
6) durante l’intervallo nessun tesserato della società MANFREDONIA CALCIO comunicava all’arbitro di non voler continuare la gara per motivi di sicurezza o sanitari;
7) a fine primo tempo un assistente ha segnalato che un tifoso della LIBERTAS MOLFETTA ha scavalcato la recinzione e, dopo aver raggiunto un tesserato della società MANFREDONIA CALCIO, lo aveva spintonato senza conseguenze: tale soggetto estraneo è stato prontamente allontanato dai dirigenti della società e dagli steward;
8) l’altro assistente ha segnalato che al minuto 25 del Secondo Tempo altro tifoso della LIBERTAS MOLFETTA ha tentato di scavalcare la recinzione e di invadere il campo ma è stato prontamente bloccato dai dirigenti della società;
9) a fine gara, un dirigente del MANFREDONIA CALCIO ha riferito all’arbitro che vi sarebbe stata una colluttazione davanti al loro spogliatoio durante la quale sarebbero stati aggrediti propri tesserati da parte di tesserati della società ospitante e degli steward: l’arbitro ha precisato che tale evento non è stato osservato nè da lui nè dai suoi assistenti poiché in quei frangenti erano all’interno del loro spogliatoio con la porta chiusa;
10) l’arbitro ed un assistente hanno riferito che dopo il termine della gara, mentre la terna era nello spogliatoio con porta chiusa, tesserati riferibili al MANFREDONIA CALCIO colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio pronunciando all’indirizzo della terna espressioni ingiuriose e minacciose;
11) il direttore di gara ha precisato che la propria direzione non è stata alterata in alcun modo dai comportamenti assunti dagli addetti alla sicurezza e dai tesserati della LIBERTAS MOLFETTA e di aver adottato decisioni serenamente durante tutta la partita senza alcuna influenza esterna”.
Per quanto riguarda le gare dello scorso weekend, è stata disposta un’ammenda al Cerignola di 800 euro perché “Alla fine del primo tempo un soggetto estraneo presente nella zona antistante agli spogliatoi proferiva espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro. Analogo comportamento il medesimo soggetto teneva a fine gara. Dopo che la terna arbitrale entrava nel proprio spogliatoio citato individuo sbatteva violentemente la porta alle loro spalle. (2º RECIDIVA)”; 400 euro al Mola perché “Propri tifosi accendevano un fumogeno in tribuna senza conseguenza. (1º RECIDIVA)”; 400 euro al San Severo perché “Propri tifosi accendevano due fumogene e due petardi. ( 1º RECIDIVA)”.
Inoltre, è stato squalificato fino al 28 marzo il tecnico cerignolese Massimo Pizzulli; inibito fino al 21 aprile Vito Donato Delli Noci, dirigente del Terlizzi.
Per quanto riguarda i calciatori, due giornate di squalifica a Costantino del Terlizzi; una a Pollidori del Manfredonia, Millan del Mola, Cassano e Turitto del Polimnia, Dentamaro del Quartieri Uniti Bari, De Braco del Tricase.


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