“Imposta municipale unica”

PER DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI (Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge 214 del 22 dicembre 2011) il Comune è obbligato ad ap

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PER DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI (Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge 214 del
22 dicembre 2011) il Comune è obbligato ad applicare dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) in
sostituzione dell’I.C.I.
CHI PAGA L’I.M.U.
Sono tenuti al pagamento i possessori di immobili, quindi fabbricati, compresa l’abitazione principale, le pertinenze, i
fabbricati rurali i terreni agricoli e le aree edificabili.
Sono tenuti al pagamento anche i titolari dei diritti reali quali: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il locatario
finanziario (leasing), il concessionario di aree demaniali, le cooperative edilizie a proprietà indivisa ed, infine, il coniuge
separato assegnatario della casa coniugale anche se non proprietario.
IMMOBILI PER I QUALI E’ DOVUTA L’I.M.U.
abitazione principale: l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
pertinenza dell’abitazione principale: si intendono quelle classificate – ESCLUSIVAMENTE – nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità’ ad uso abitativo utilizzata come abitazione principale;
fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali
all’esercizio dell’attività agricola;
abitazioni dell’ex I.A.C.P. e delle cooperative a proprietà indivisa, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci e
usate come abitazione principale;
area edificabile: un’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
terreno agricolo: il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del Codice Civile, ovvero
terreni incolti o coltivati occasionalmente, piccoli appezzamenti.
IMMOBILI PER I QUALI NON E’ DOVUTA L’I.M.U.
Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, Province,
Comuni, Comunità Montane, enti del servizio sanitario nazionale e tutti i consorzi tra questi enti, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;
I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 601 del 29/09/1973;
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9
della Costituzione, e le loro pertinenze;
I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato Lateranense;
I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;
Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale;
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Le aliquote IMU 2012 attualmente in vigore – da utilizzare obbligatoriamente per l’acconto di giugno – valide su tutto
il territorio dello Stato – sono state determinate per legge dello Stato nelle seguenti misure:
aliquota per la prima casa e relative pertinenze: 4 per mille;
aliquota per la seconda casa ed altri fabbricati: 7,6 per mille;
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille;
aliquota per i terreni agricoli e aree edificabili: 7,6 per mille;
Per quanto riguarda l’ABITAZIONE PRINCIPALE e le RELATIVE PERTINENZE, le detrazioni sono state fissate
nelle seguenti misure:
detrazione di € 200 per la prima casa;
detrazione di € 50 per ogni figlio di età fino a 26 anni convivente nella prima casa fino al massimo di 8 figli per
un totale di € 400,00;
Per quanto riguarda le ABITAZIONI EX I.A.C.P. e delle COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA, regolarmente
assegnate agli inquilini o ai soci e usate come abitazione principale, deve essere applicata l’aliquota ordinaria dello
0,76%, ma con la detrazione di 200 euro (senza però i 50 euro di maggiorazione per i figli).
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
La riduzione del 50% per i fabbricati in condizioni di inabitabilità o inagibilità e di fatto non utilizzabili, previa
presentazione da parte del proprietario di perizia o autocertificazione che attesti la fatiscenza del bene. Il Comune
successivamente accerta le condizioni dello stabile e può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato;
Ai terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 29 marzo 2004 – iscritti nella previdenza agricola – si applicano le
seguenti riduzioni:
◦ del 100% dell’imposta gravante sulla parte di valore fino a € 6.000;
◦ del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.001 e fino a € 15.500;
◦ del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.501 e fino a € 25.500;
◦ del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.501 e fino a € 32.000.
La parte di valore che supera i 32.000 € è soggetta all’ IMU senza alcuna riduzione;
I fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali (D.Lgs
42/2004) beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile. (è stata abrogata la norma che prevedeva il
calcolo della base imponibile utilizzando la minore delle tariffe d’estimo riferibili alla zona censuaria nella quale risulta
collocato l’immobile storico).
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale aumentata del 5%, mentre per i terreni
sul
valore del reddito dominicale aumentato del 25%, applicando poi i seguenti nuovi moltiplicatori per
ottenere l’imponibile:
Moltiplicatore 160 per i fabbricati delle cat. catastali del gruppo A ,(escluso la cat. A/10) oltre alle cat. C2,C6,C7;
Moltiplicatore 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C/3, C/4 e C/5;
Moltiplicatore 80 per i fabbricati della cat. A/10 e D/5;
Moltiplicatore 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5);
Moltiplicatore 55 per i fabbricati della cat. C/1.
Moltiplicatore 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti;
Moltiplicatore 135 per i restanti terreni agricoli a qualsiasi titolo posseduto.
Per le aree fabbricabili, l’imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione,
con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d’uso, ecc.
COME E QUANDO SI PAGA
La META’ del gettito IMU (calcolata con l’aliquota del 7, 6 per mille) derivante da tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali, E’ DESTINATA ALLO STATO.
Pertanto, l’acconto della prima rata da versare entro il 18 GIUGNO, dovrà essere obbligatoriamente liquidata e versata
secondo aliquote, detrazioni ed agevolazioni fissate dalla citata legge statale, allo STATO contestualmente alla quota
IMU di competenza del Comune, rispettando le modalità e le scadenze di seguito indicate.
(relativamente al versamento per l’Abitazione Principale e relative pertinenze è possibile optare per il versamento in 2 o 3 rate)
Tipologia N. Rate Scadenza rate Modalità di pagamento % Imposta da versare
( ipotesi mediante versamento 2 rate )
Ab.principale + Pertinenze
2 18 giugno
17 dicembre
F24 (prima rata)
F24 o bollettino (seconda rata)
1/2 (prima rata)
1/2 (seconda rata)
( ipotesi mediante versamento 3 rate )
Ab.principale + Pertinenze
3
18 giugno
17 settembre
17 dicembre
F24 (prima rata)
F24 (seconda rata)
F24 o bollettino (terza rata)
1/3 (prima rata)
1/3 (seconda rata)
1/3 (terza rata)
seconda casa /altri fabbricati
terreni agricoli/aree fabbricabili
2 18 giugno
17 dicembre
F24 (prima rata)
F24 o bollettino (seconda rata)
1/2 (prima rata)
1/2 (seconda rata)
Particolare attenzione deve essere osservata in ordine al pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati rurali (strumentali e non)
in corso di accatastamento entro il prossimo novembre: pagamento a saldo in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012,
sulla base della disciplina definitiva del tributo.
SALDO RATA DICEMBRE
Con riferimento al saldo della RATA di DICEMBRE, l’IMU dovrà essere calcolata sulla base del conguaglio dovuto e
determinato in considerazione del REGOLAMENTO COMUNALE IMU E DELLE RELATIVE ALIQUOTE che
verranno deliberate dal Comune (con specifico riguardo alle agevolazioni, riduzioni, assimilazioni etc.) entro i termini
previsti dalla vigente normativa, salvo ulteriori diverse disposizioni legislative statali che dovessero essere emanate.
CODICE CATASTALE COMUNE DI MANFREDONIA: E885
Elenco dei codici tributi per pagare l’IMU mediante modello F24
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.35/E del 12.04.2012)
CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE ENTE
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3913 Fabbricati Rurali ad uso Strumentale Comune
3914 Terreni Comune
3915 Terreni Stato
3916 Aree Fabbricabili Comune
3917 Aree Fabbricabili Stato
3918 Altri Fabbricati Comune
3919 Altri Fabbricati Stato
3923 Interessi da accertamento Comune
3924 Sanzioni da accertamento Comune
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IMU DEL CONTRIBUENTE
Devono presentare dichiarazione i contribuenti possessori di immobili al 1° gennaio 2012 la cui situazione ai fini IMU è
variata rispetto all’anno precedente. La dichiarazione IMU è disciplinata dal decreto legislativo 23/2011 ed è obbligatoria la
relativa presentazione entro 90 giorni dall’inizio del possesso dell’immobile o dal verificarsi delle variazioni rilevanti.
Per il periodo transitorio compreso tra gennaio-settembre 2012, la prescritta scadenza è stata rinviata al 30 settembre, La
presentazione della dichiarazione IMU è necessaria, ad esempio, per far valere il diritto alle agevolazioni previste per
l’abitazione principale o per comunicare variazioni al comune ai fini del computo dell’imposta (eventuali riduzioni per
inagibilità, immobili d’interesse storico, assegnatario di casa coniugale, etc. etc.), oppure nei casi in cui gli elementi rilevanti
ai fini dell’imposta non siano acquisibili tramite la banca dati catastale.
INFORMAZIONI GENERALI
I contribuenti sono invitati a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU, oppure a rivolgersi presso
gli sportelli dedicati della concessionaria, ubicati in Via delle Antiche Mura, 66 a/f nei seguenti orari:
Dal Lunedì al Venerdì ( 09,00-13,00 / 15,00-16,00 ) – Sabato ( 09,00-12,00 )
La concessionaria
(Gestione Tributi S.p.A.)
Il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione L’assessore al Bilancio e Patrimonio
Dott. Michelangelo Nigro Pasquale Rinaldi

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