In arrivo la scadenza della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio 2026 e riguarda i

In arrivo la scadenza della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio 2026 e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. La scadenza del 31 maggio riguarda il pagamento della dodicesima rata della Rottamazione-quater (undicesima per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori indicati dal Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvione). Stesso termine anche per chi è stato riammesso alla Definizione agevolata (Legge n. 15/2025) e deve versare la quarta rata. I contribuenti possono trovare tutte le scadenze riguardanti le misure agevolative sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione dove è disponibile il calendario delle Rottamazioni con tutte le date previste, la possibilità di salvare un promemoria ed eventualmente procedere direttamente al pagamento.
Per la rata del 31 maggio, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro l’8 giugno 2026. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza, disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Come e dove pagare. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Moduli di pagamento e servizi online. I contribuenti che hanno necessità di recuperare i moduli da utilizzare per il pagamento delle rate, possono ottenerne una copia direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate) oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.
Online il calendario con le prossime scadenze. Per facilitare i contribuenti nella gestione delle scadenze delle rate delle Definizioni agevolate è disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione un calendario completo di tutti i termini di pagamento previsti per la Rottamazione-quater, la riammissione e la Rottamazione-quinquies in arrivo. Con l’intreccio di più provvedimenti, lo scadenzario è uno strumento che consente di tenere sotto controllo le date di interesse, di salvarle come promemoria direttamente sul calendario anche del proprio smartphone e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.
Cosa prevede la Rottamazione-quater. La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.


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