Sospesa l'interdittiva antimafia a carico dell'azienda agricola Rignanese: “Non può essere qualificata come impresa mafiosa". Lo stabilisce una se

Sospesa l’interdittiva antimafia a carico dell’azienda agricola Rignanese: “Non può essere qualificata come impresa mafiosa”. Lo stabilisce una sentenza della Corte d’Appello di Bari che pone fine all’odissea giudiziaria dell’azienda agricola di San Giovanni Rotondo, con sede legale a Monte Sant’Angelo, difesa dall’avv. Alberto Ciuffreda, che opera principalmente nell’allevamento e nella vendita di bovini e bufalini da carne in località Campolato, sul Gargano, dove detiene una masseria e terreni adibiti a pascolo e semina.La società è stata destinataria di una interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011. Con Decreto n. 13/2025, depositato il 27 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Bari ha chiarito che l’impresa Rignanese “non può essere qualificata come impresa mafiosa” ed ha contestualmente sospeso gli effetti dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia, compresi i divieti che impediscono alle pubbliche amministrazioni di “stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni” ripristinando quindi la possibilità per l’azienda di operare normalmente nei rapporti con la pubblica amministrazione, ivi compresa la possibilità di ricevere contributi Agea e altre erogazioni pubbliche, partecipare a procedure di gara, ottenere l’iscrizione nella white list, intrattenere rapporti contrattuali con enti pubblici.Nel dettaglio, in riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Bari nel marzo 2025, si “ammette Rignanese Raffaele, titolare dell’omonima ditta individuale, al controllo giudiziario per la durata di due anni e rimette al tribunale per la nomina dell’amministratore giudiziario e del giudice delegato” stabilendo ogni altra “prescrizione idonea ad assicurare un efficace controllo sull’azienda istante”.Scorrendo le 8 pagine del dispositivo, emerge l’orientamento della Corte secondo la quale è “praticabile un programma di ‘bonifica’ dell’azienda istante, ossia un programma volto a rendere l’ente economico sufficientemente presidiato dal rischio di infiltrazioni mafiose, avuto riguardo al fatto che l’azienda si presenta potenzialmente in grado di liberarsi dalla commistione di interessi mafiosi, trattandosi di realtà economica che mostra attitudine nel fiancheggiamento di contesti delinquenziali, senza essere (ancora) qualificabile come ‘impresa mafiosa’. Ed allora risulta ragionevole ritenere praticabile la misura del controllo giudiziario, che mira essenzialmente ad un ripristino funzionale dell’attività di impresa, una volta ridotta l’ingerenza dei soggetti portatori di pericolosità esterni”.
Secondo la Corte barese, infatti, nel caso dell’impresa Rignanese, “non emergono circostanze obiettive e sintomatiche della esistenza di legami di potenziale cointeressenza tra l’impresa mettente capo al proposto e gli ambienti di criminalità organizzata. Non sussistono, infatti, idonee fonti indiziarie suscettibili di involgere un giudizio di strutturale, ancora attuale e non emendabile strumentalizzazione delle attività economiche dell’impresa ricorrente e dunque di un nesso agevolativo inestricabile tra l’attività economica e sodalizi di tipo mafioso”. Ed ancora la Corte ritiene che “gli indicatori fattuali richiamati dalla Prefettura di Foggia nell’interdittiva antimafia, come indice sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa – integrino circostanze insuscettibili di configurare un condizionamento mafioso di tipo strutturale connotato dalla stabilità”.
Il commento del legale
“Si tratta di una pronuncia di grande rilevanza che fa piena giustizia della posizione dell’impresa Rignanese”, ha dichiarato l’avv. Alberto Ciuffreda. “La Corte d’Appello ha acclarato con estrema certezza che l’impresa Rignanese non è un’impresa mafiosa e che non sussistono legami di cointeressenza con ambienti di criminalità organizzata”. “Particolarmente significativo”, ha proseguito il legale, “è il principio posto a fondamento del dictum giudiziale secondo cui “la frequentazione con pregiudicati per assurgere a fattore sufficiente a contaminare l’entità economica di riferimento, necessita che si accompagni ad elementi ulteriori indicativi di stretti collegamenti per affari o interessi comuni, totale cointeressenza ed intreccio di interessi economici, emergenti dall’esistenza di un’impresa strumentalmente collegata, in funzione agevolatoria agli interessi dei terzi pregiudicati”.”Principio a cui dovrebbe attenersi anche la Prefettura di Foggia per la valutazione degli indici sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il risultato ottenuto”, ha concluso il difensore, “consente all’impresa di proseguire serenamente la propria attività, da sempre estranea a logiche criminali e capace di operare nel rispetto della legalità”.
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