LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Premesso che con precedente proprio provvedimento n. 7 del 23.07.2021 è stato istituito il temporaneo divieto di balnea
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che con precedente proprio provvedimento n. 7 del 23.07.2021 è stato istituito il temporaneo divieto di
balneazione per il tratto di costa:
– N.71 dell’area di balneazione “Lido Romagna” NUMIND: I91100029071029071 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029006 (Codice europeo);
– N.72 dell’area di balneazione “Lido Salpi” NUMIND: I91100029071029072 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029007 (Codice europeo);
– N.73 dell’area di balneazione “Lido la Bussola” NUMIND: I91100029071029073 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029008 (Codice europeo);
temporaneamente non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati da ARPA PUGLIA- Dipartimento
Provinciale di Foggia trasmessi a questo Ente con nota prto. n.31046 in data 26.07.2021;
Considerato che il ricampionamento del 20.09.2016 trasmesso a questo Comune con nota prot. n. 31046 del
26.07.2021 da ARPA PUGLIA -Dipartimento Provinciale di Foggia- ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del
30.05.2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30.03.2010, ha dato esito
favorevole per le zone di balneazione in questione;
Rilevato che la sopracitata zone “Lido Romagna” – “Lido Salpi” – “Lido la Bussola” possono perciò essere
nuovamente riaperta alla balneazione ai sensi dell’art. 6 del D.M. 30.03.2010;
Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/08;
Visti il D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai
Ministri della Salute e dell’Ambiente in data 30.03.2010;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
R E V O C A
l’ordinanza n. 7 del 23.07.2021 e il divieto di balneazione nei tratti di costa del litorale cittadino come da
coordinate geografiche qui appresso indicate:
– N.71 dell’area di balneazione “Lido Romagna” NUMIND: I91100029071029071 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029006 (Codice europeo);
– N.72 dell’area di balneazione “Lido Salpi” NUMIND: I91100029071029072 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029007 (Codice europeo);
– N.73 dell’area di balneazione “Lido la Bussola” NUMIND: I91100029071029073 (come da DGR n.2467 del
16/11/2010) e ID: IT016071029008 (Codice europeo);
Piazza del Popolo, 8 -71043 Manfredonia ( FG) – Tel. 0884 519318
sito web: www.comune.manfredonia.fg.it pec: urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it
Le informazioni al pubblico interessato dagli effetti del presente provvedimento sarà garantita attraverso la
pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nonché mediante l’apposizione di
specifici cartelli con la dicitura Comune di Manfredonia “Acque Inquinate – Divieto di balneazione temporaneo”,
per la zona interessata dal divieto.
La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio lavori pubblici, Ufficio Manutenzione, affinché provveda alla
rimozione della suddetta cartellonistica.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010
e ss.mm.ii., dinanzi al TAR per la Puglia – Sezione di Bari entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio on line del Comune di Manfredonia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia.
N O T I F I C A
Il presente atto a :
Ministero della Salute;
Prefettura di Foggia;
Capitaneria di Porto di Manfredonia;
Regione Puglia;
Prefettura di Foggia;
Capitaneria di Porto di Manfredonia;
ASL Foggia;
ARPA Puglia DAP Foggia;
Comune di Manfredonia Settore 6° Lavori Pubblici e Manutenzione;
Comune di Manfredonia Settore 4° Polizia Locale;
I titolari degli stabilimenti balneari compresi nel tratto di cui alla presente Ordinanza
Dalla Sede Municipale lì, 26 luglio 2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to CREA – PISCITELLI – SOLOPERTO

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