Smart working, domani entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità

La Legge PMI 2026 rafforza l'obbligo di informativa annuale, richiamandolo nel Testo unico sicurezza. Rischio arresto fino a 4 mesi Dal 7 aprile

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Il 7 aprile entrano in vigore le nuove regole sullo smart working.  NAMPIX - stock.adobe.com

La Legge PMI 2026 rafforza l’obbligo di informativa annuale, richiamandolo nel Testo unico sicurezza. Rischio arresto fino a 4 mesi
Dal 7 aprile 2026 entrano in vigore le nuove disposizioni della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (cosiddetta Legge annuale per le PMI), che modificano in modo significativo gli obblighi di sicurezza a carico dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori in smart working.La novità principale non consiste nell’obbligo di informativa annuale in sé, già previsto dall’articolo 22 della legge n. 81/2017, ma nel suo inserimento nel d.lgs. n. 81/2008 con espresso richiamo al relativo apparato sanzionatorio.

Cosa cambia con la Legge PMI 2026
L’articolo 11 della Legge n. 34/2026 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). La disposizione riguarda tutte le prestazioni lavorative svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, come accade tipicamente nel lavoro agile.In sostanza, la norma stabilisce che l’adempimento degli obblighi di sicurezza, per quanto compatibile con la modalità di lavoro agile, è assicurato dal datore di lavoro attraverso la consegna di un’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dall’azienda. Tale documento deve essere consegnato con cadenza almeno annuale sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Cosa deve contenere l’informativa annuale
Il documento informativo non è un mero adempimento burocratico. La legge richiede che individui con precisione:

I rischi generali connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa;
I rischi specifici legati alla particolare modalità di esecuzione della prestazione in lavoro agile;
I rischi connessi alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, con particolare attenzione a quelli legati all’utilizzo dei videoterminali.
L’informativa deve inoltre indicare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare tali rischi. Il lavoratore, dal canto suo, mantiene l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione indicate.

Le sanzioni: arresto fino a 4 mesi
Questa è la novità che più impatta le aziende. La Legge PMI 2026 ha modificato l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, aggiungendo il richiamo al nuovo articolo 3, comma 7-bis.Per effetto di tale modifica, la violazione dell’obbligo di consegna dell’informativa è ora punita con:

L’arresto da 2 a 4 mesi; oppure, in alternativa
Un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati ai sensi del D.D. INL n. 111/2023).
Si tratta dunque di un cambio di paradigma notevole: dal 7 aprile 2026 la violazione è espressamente punita anche dal Testo unico sulla sicurezza, con arresto da due a quattro mesi o ammenda.

Chi è obbligato: non solo le grandi imprese
La disposizione si applica a tutte le imprese, non soltanto alle PMI destinatarie della legge nel suo complesso. Ogni datore di lavoro che abbia in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017 è tenuto ad adempiere.Si ricorda che, a seguito della fine del regime emergenziale COVID, la disciplina ordinaria del lavoro agile (Legge n. 81/2017, artt. 19 e ss.) richiede già la stipula di accordi individuali scritti tra datore e lavoratore, da comunicare al Ministero del Lavoro tramite la procedura telematica dedicata.La Legge PMI 2026 non modifica gli obblighi già previsti dalla disciplina ordinaria del lavoro agile, ma rafforza quello relativo all’informativa annuale sulla sicurezza, inserendolo nel d.lgs. 81/2008 con espresso richiamo sanzionatorio.

Cosa fare in pratica: i 5 passi per adeguarsi
Per le aziende che hanno dipendenti in smart working, è consigliabile procedere immediatamente come segue:1. Redigere l’informativa scritta con l’indicazione puntuale dei rischi generali, specifici e legati ai videoterminali;
2. Consegnare il documento a ciascun lavoratore agile e al RLS, conservando prova della consegna (firma per ricevuta, PEC, raccomandata);
3. Implementare un sistema di tracciabilità della consegna, così da poter dimostrare l’adempimento in caso di ispezione;
4. Calendarizzare la consegna annuale dell’informativa in modo da garantire il rispetto della nuova disciplina in vigore dal 7 aprile 2026;
5. Verificare la coerenza tra informativa, procedure aziendali e documentazione interna in materia di sicurezza, valutando anche l’eventuale aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in relazione alle modalità di lavoro agile adottate.
Le altre novità della Legge PMI per la sicurezza sul lavoro
La Legge n. 34/2026 non si limita allo smart working. Tra le principali novità vi sono:

Formazione con realtà virtuale. È ora esplicitamente consentito effettuare l’addestramento specifico sulla sicurezza mediante tecnologie di simulazione in ambiente virtuale, purché le attività siano tracciate e registrate in appositi registri anche in formato digitale.

Formazione durante la cassa integrazione. Viene introdotto l’obbligo di erogare la formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per garantire che il lavoratore sia aggiornato al momento del rientro.

Verifiche periodiche per le PLE. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono ora soggette a verifica periodica triennale, con l’aggiornamento dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Modelli organizzativi semplificati per le PMI. L’INAIL è incaricata di elaborare nuovi modelli di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per le piccole e medie imprese, riducendo gli oneri documentali per le strutture aziendali più piccole.

Perché questa riforma è importante
L’inserimento dell’obbligo informativo direttamente nel Testo Unico sulla Sicurezza rappresenta il riconoscimento legislativo definitivo che il lavoro agile non è una modalità “a rischio zero”. Le postazioni domestiche presentano rischi ergonomici, rischi legati all’isolamento e rischi connessi all’uso prolungato dei videoterminali che non possono essere ignorati.

Con oltre 3,5 milioni di lavoratori in smart working in Italia, secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, l’impatto di questa norma è potenzialmente enorme. Le aziende hanno ora un obbligo chiaro, misurabile e sanzionabile, che non lascia più margini di interpretazione.

Il consiglio per tutti i datori di lavoro è di non attendere: con la nuova disciplina (in vigore dal 7 aprile 2026) la mancata consegna dell’informativa espone l’azienda alle sanzioni previste dal Testo unico sulla sicurezza.

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