Una riforma che rafforza la difesa personale degli operatori di sicurezza, senza rinunciare a controlli stringenti. La nuova disciplina consente a

Una riforma che rafforza la difesa personale degli operatori di sicurezza, senza rinunciare a controlli stringenti. La nuova disciplina consente agli agenti di pubblica sicurezza di portare armi comuni da sparo anche fuori servizio senza la licenza prefettizia prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), superando l’obbligo di dimostrare uno specifico bisogno di difesa. L’esigenza di autotutela è ora presunta per legge, in considerazione della natura delle funzioni svolte e dei rischi connessi alla tutela dell’incolumità pubblica.La norma incide sull’articolo 42 del TULPS e, pur prevedendo l’adozione di un regolamento di coordinamento e aggiornamento della disciplina secondaria entro un anno, è già immediatamente applicabile, come chiarito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il regolamento non costituisce infatti condizione di efficacia della disposizione.Il nuovo regime riguarda gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato e gli altri soggetti che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nei limiti previsti dall’ordinamento. Particolarmente rilevante il chiarimento relativo alla Polizia Locale: la facoltà di portare un’arma personale fuori servizio è riconosciuta esclusivamente agli operatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto. La circolare ribadisce che non vi è alcuna estensione automatica a tutto il personale e che restano pienamente vigenti i limiti previsti dalla normativa di settore.
Per la Polizia Locale continuano pertanto ad applicarsi:
i limiti territoriali stabiliti dalla legge quadro n. 65/1986;
i regolamenti regionali e comunali;
il potere delle amministrazioni di appartenenza di disciplinare l’organizzazione del servizio.
La disposizione incide esclusivamente sul porto dell’arma personale fuori servizio, senza modificare funzioni, competenze o ambiti operativi.
Semplificate le procedure di acquisto delle armi destinate all’autotutela, diverse da quelle d’ordinanza: l’agente di pubblica sicurezza può acquistare l’arma senza licenza di porto d’armi, esibendo la documentazione attestante la qualifica. Restano tuttavia fermi gli obblighi di denuncia dell’arma all’Autorità di pubblica sicurezza, il rispetto delle norme di custodia previste dal TULPS e gli adempimenti di tracciabilità a carico dei venditori.Il diritto al porto d’arma senza licenza non è automatico né incondizionato. La facoltà è strettamente collegata al mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza e può venire meno in caso di sospensione dal servizio, destituzione, perdita della qualifica o altri provvedimenti che incidano sul rapporto di impiego. In tali circostanze, l’Autorità di pubblica sicurezza può valutare l’adozione di misure restrittive anche in materia di detenzione delle armi, ai sensi del TULPS.Resta infine fermo il divieto di cessione delle armi a soggetti privati non muniti di idoneo titolo autorizzativo. Una riforma che amplia le tutele per gli operatori, ma ribadisce con forza il principio di responsabilità e legalità nell’uso e nella gestione delle armi.

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