Il Tar Puglia ha annullato l’interdittiva antimafia, spiccata il 4 dicembre 2024 dalla Prefettura di Foggia, nei confronti della cooperativa socia

Il Tar Puglia ha annullato l’interdittiva antimafia, spiccata il 4 dicembre 2024 dalla Prefettura di Foggia, nei confronti della cooperativa sociale sanitaria e di servizi integrati per azioni ‘San Giovanni di Dio’ e, contestualmente, per illegittimità derivata, il provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa da parte di tre commissari per la completa esecuzione dei contratti in corso con le pubbliche amministrazioni.La società che opera nel settore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale in Puglia, Marche, Sardegna e Campania, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Follieri e Roberto Eustachio Sisto, aveva impugnato l’interdittiva un anno fa.Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Seconda, all’esito dell’udienza pubblica celebrata l’8 luglio scorso, ha accolto il ricorso. Oggi è stata pubblicata la sentenza.Peraltro, ad adiuvandum, nel procedimento erano intervenuti numerosi pazienti e caregivers di pazienti assistiti nella struttura, che lamentavano l’impossibilità di accedere – a causa dell’interdittiva – a servizi sociosanitari di primaria importanza.Il Tar Puglia, a marzo, aveva già concesso la sospensiva, anche alla luce dell’imminente ammissione dell’impresa al controllo giudiziario (sancito dal Tribunale per la prevenzione di Bari l’11 aprile, per la durata di due anni).Dal punto di vista procedurale, il Collegio ha indugiato sui tempi: l’azione della Prefettura – ha sentenziato – “si è svolta in violazione (sostanziale) del principio del contraddittorio procedimentale”. Ha adottato, infatti, l’interdittiva a distanza di oltre un anno dall’audizione dell’interessato, senza coinvolgere nuovamente la società in un nuovo contraddittorio dopo aver espletato un supplemento di attività istruttoria.Quanto basta, secondo i giudici di primo grado, per accogliere il ricorso. Ma pure nella prospettiva di un eventuale riesame, il Collegio ravvede elementi di criticità anche nel merito delle valutazioni prefettizie. A motivare l’interdittiva, infatti, era la riconducibilità della società al gruppo di aziende di Michele D’Alba, ma la cooperativa sociale San Giovanni di Dio ha più volte sottolineato come tra il 2020 e il 2021 vi sarebbe stata una cesura netta con quel management.“Rispetto a tale dato fattuale – oggettivamente significativo – il corredo motivazionale a sostegno della misurainterdittiva risulta effettivamente deficitario”, scrivono i giudici. “Quand’anche vi fosse stato un condizionamento, rebus sic stantibus, esso sarebbe comunque da collocare temporalmente a diversi anni di distanza dall’adozione della misurainterdittiva, con tutte le ovvie conseguenze in termini di (assenza di) attualità e concretezza del pericolo di infiltrazioni”.In sentenza si evidenziano, in pratica, alcune lacune istruttorie. “Gli indici fattuali di contiguità (contestati nel provvedimento) sono destinati a infrangersi contro le deduzioni di parte – anche documentalmente provate – relative alla ‘rottura’ dei rapporti imprenditoriali intercorrenti (ma in passato) tra la cooperativa sociale San Giovanni di Dio ed il resto della compagine societaria (potenzialmente) ‘contaminata’ dal fenomeno mafioso”, si legge.

COMMENTI