AFFITTI BREVI E B&B, NO AL «SELF CHECK-IN»: TORNA L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DI PERSONA (ANCHE CON VIDEOCHIAMATA). LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Torna in vigore l’obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive di effettuare di persona (anche in videochiamata) il riconoscimento dei cl

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Torna in vigore l’obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive di effettuare di persona (anche in videochiamata) il riconoscimento dei clienti, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza.Il Consiglio di Stato ha ribaltato le decisioni del Tar del Lazio della scorsa primavera sul riconoscimento de visu per tutti i clienti dei B&B e per gli affitti brevi in generale, e non solo.Torna in vigore dunque l’obbligo per i gestori di tutte le strutture ricettive, incluse quelle destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, di effettuare il riconoscimento dei clienti, verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura.La querelle giudiziaria era nata da una circolare del 18 novembre 2024, del capo della Polizia, nella veste di direttore generale della pubblica sicurezza del Viminale, alla luce della intensificazione del fenomeno delle «locazioni brevi» su tutto il territorio nazionale e legata anche ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi e ovviamente della delicatezza del momento storico a livello internazionale. Circolare che era stata inviata a tutti i prefetti e questori per confermare l’obbligo, previsto dall’art. 109 Tulps, a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti, mediante appunto verifica de visu, della corrispondenza tra le persone alloggiate e i documenti forniti, comunicandola alla questura territorialmente competente, secondo le modalità indicate dal decreto del Viminale del 2012, «al fine di prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche».Nello scorso mese di maggio, il Tar del Lazio aveva annullato tale circolare, su ricorso dei federazioni e associazioni del settore, affermando in pratica che il check-in andasse bene anche da remoto.Di diverso avviso i giudici di Palazzo Spada che hanno ribaltando completamente il verdetto di primo grado, respingendo il ricorso originario. Si legge infatti chiaramente in sentenza: «Invero, la trama normativa ha mantenuto saldamente costanti una serie di ancoraggi che postulano in via logicamente necessaria, l’identificazione de visu degli ospiti delle strutture ricettive».Da un lato, la verifica che gli ospiti siano muniti di carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità, secondo le norme vigenti, per il Consiglio di Stato è dunque condizione esclusiva per l’accesso al servizio alloggiativo, e nell’ipotesi di stranieri extracomunitari, anche all’esibizione del passaporto o di altro documento che sia equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.Dall’altro, è necessaria anche la comunicazione da parte dei gestori mediante mezzi informatici o telematici o fax delle generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.«Entrambi gli adempimenti presuppongono che il gestore verifichi la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità quantomeno con riguardo alla fotografia».Insomma tutto legittimo secondo il Consiglio di Stato: «In conclusione, alla luce dei plurimi profili di fondatezza, l’appello del Ministero dell’Interno deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere riformata la sentenza impugnata con integrale rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado».Annullando il ricorso originario, però, il Consiglio di Stato apre però all’utilizzo delle nuove tecnologie per il riconoscimento de visu dei clienti, nel rispetto della ratio delle indicazioni del Viminale – che probabilmente ora dovrà tornare sull’argomento e specificare meglio quali tecnologie adottare e quali no per fare chiarezza su un aspetto cruciale della vicenda.Si legge infatti sul punto in sentenza: «La identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura».Per il Consiglio di Stato la circolare non tocca questi aspetti, né per converso li esclude categoricamente, limitandosi a censurare le procedure più estreme di check in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di apertura automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso, «vanificando in tal modo la ratio securitaria sottesa all’identificazione de visu e alla successiva comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza previsti dall’articolo 109 del Tulps». La parola passa dunque al Viminale.«La sentenza del Consiglio di stato conferma la possibilità di utilizzare alcune tecnologie di riconoscimento degli ospiti a patto che dimostrino l’ingresso degli stessi in appartamento», dice Marco Celani, presidente dell’Associazione italiana gestori affitti brevi. «Auspichiamo quindi un’imminente convocazione di un tavolo presso il Ministero dell’Interno per chiarire una volta per tutte le varie tecnologie ammesse dal Viminale ai fini del riconoscimento degli ospiti che entrano in struttura».«Il self check-in è una funzionalità utilizzata in tutto il settore turistico, ma gli host sono comunque tenuti a controllare l’identità degli ospiti – di persona oppure tramite dispositivi di videoconferenza in tempo reale come telefonate o videocitofoni – e comunicarle alle forze dell’ordine», conferma anche AirBnB, che «accoglie» la sentenza e si dice «a disposizione delle Autorità per qualsiasi confronto in tema di sicurezza».E anche la Federazione associazioni ricettività extralberghiera (Fare) esulta: «La sentenza riconosce una verità semplice: la sicurezza è fondamentale, ma non può ostacolare l’evoluzione tecnologica».

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