ELEZIONI REGIONALI PUGLIA/INFORMAZIONE UTILI

Il sistema elettorale pugliese prevede l’elezione diretta del Presidente di Regione e di 23 consiglieri regionali gli altri 27 saranno scelti con

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Il sistema elettorale pugliese prevede l’elezione diretta del Presidente di Regione e di 23 consiglieri regionali gli altri 27 saranno scelti con regime proporzionale. E’ possibile esprimere il voto disgiunto: puoi votare, ad esempio, un candidato presidente ma dare la preferenza ad una lista non collegata a lui. La soglia di sbarramento è all’8% per le coalizione ed al 4% per le liste singole. Puoi esprimere due preferenze, per candidati di sesso diverso all’interno della stessa lista (la cd doppia preferenza di genere).La scheda per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio è unica. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o del gruppo di liste cui il candidato è collegato.Per quanto attiene alle modalità di voto, ciascun elettore può: votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato; votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L’elettore può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Caso 1. Voto di preferenza solo al candidato Presidente: Elettore pone una croce solo sul riquadro corrispondente ad un candidato Presidente. Il voto non si estende ad alcuna lista collegata.

Caso 2. Voto di preferenza solo ad una lista: L’elettore pone una croce su una delle liste presenti sulla scheda. Il voto si estende al candidato Presidente collegato.

Caso 3. Voto di preferenza solo ad un candidato consigliere: L’elettore riporta sulla scheda il cognome del candidato prescelto (nel caso di due candidati con lo stesso cognome è bene sempre indicare anche il nome). In assenza di altri segni distintivi, il voto si estende alla lista ed al Presidente collegato.

Caso 4. Voto disgiunto: L’elettore indica una lista – ed eventualmente un candidato consigliere, ed un Presidente non collegato alla lista.

 

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