illegittima l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice srl. È quanto statuito dalla II Sezione

illegittima l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice srl. È quanto statuito dalla II Sezione del Tar Puglia- Bari (Gianmario Palliggiano – Presidente, Carlo Dibello – consigliere, Danilo Cortellessa referendario ed estensore) che, con sentenza del 3 novembre 2025, ha annullato il provvedimento prefettizio antimafia con effetto retroattivo sin dalla sua adozione, sul presupposto che non sussistessero valide ragioni per la sua adozione.
La vicenda è nota alle cronache poiché ha visto coinvolto l’ex sindaco del Comune di Manfredonia, socio di maggioranza della Gianni Rotice srl nel contenzioso amministrativo avverso l’interdittiva prefettizia, fondata sostanzialmente su due questioni: da un lato, il coinvolgimento di Rotice nel procedimento giudiziario ‘Giù le Mani’ dal quale sarebbe emerso un presunto accordo elettorale con un Michele Antonio Romito – titolare del ristorante ‘Guarda che Luna’, rimosso nel 2023 – e dall’altro la parentela acquisita con Francesco Scirpoli, fratello della compagna di Rotice.
Il Tar Bari, dando seguito alle due precedenti ordinanze cautelari favorevoli ottenute dalla società dell’ex sindaco di Manfredonia (del 16 gennaio 2025 innanzi al medesimo Tar e del 28 febbraio 2025 innanzi al Consiglio di Stato), ha pienamente accolto le tesi difensive prospettate nei motivi di ricorso dal Collegio difensivo composto dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti, ritenendo che gli atti del procedimento penale ‘Giù le Mani’ non fossero idonei a sostenere un pericolo di condizionamento mafioso e che anzi, proprio dagli stessi, potesse escludersi il suddetto pericolo.

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