TORNA IN TRIBUNALE L’ANNOSO CONTENZIOSO PER UN SUOLO EDIFICATORIO.

’ ' «In accoglimento dell’istanza dell’opponente, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato». E’

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«In accoglimento dell’istanza dell’opponente, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato». E’ il dispositivo dell’ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Foggia – Contenzioso – Terza sezione civile, in merito all’atto di precetto notificato al Comune di Manfredonia, col quale Riccardi Nicola, quale procuratore speciale di Lombardi Vincenza, Caschini Libera Maria, Lombardi Angelo, Lombardi Vincenza, Spagnuolo Luigia, Lombardi Angelo e Lombardi Natalia, intima il pagamento, in base al titolo costituito dalla sentenza n. 34/2025 pronunciata dalla Corte dio Appello di Bari, della somma di 2.226.219,79 euro, a titolo di indennità di acquisizione sanante ex art. 42-bis TUES, nonché la somma di 205.086,69 euro a titolo di interessi.
E’ l’ultimo atto, in ordine di tempo, di una storia cittadina con sfumature di giallo, che non modifica l’epilogo già scritto ma solo rinviato, di una storia che ventila “negligenze” amministrative comunali, riguardanti la proprietà di un suolo contestato dal Comune in base ad una autorizzazione risalente agli Anni 70. Ma la vicenda è venuta a galla nel 2018 allorquando gli originari proprietari chiesero al Comune l’autorizzazione a costruire su quella parte di suolo che l’Ente comunale aveva nel frattempo attrezzato ad area pubblica. Ne è sorto un contenzioso finito nelle aule giudiziarie conclusosi con la ricordata sentenza della Corte d’Appello di Bari che ha definito in sostanza la vicenda condannando il Comune di Manfredonia al pagamento dell’indennità di acquisizione sanante nei confronti dei titolari Lombardi-Caschini.
A riaprire i clamori del caso, la lettera del 18 luglio scorso, a firma Riccardi Nicola che in virtù di una procura speciale, chiede al Comune di Manfredonia d’incassare la somma del risarcimento. Comune che, in persona del Sindaco col patrocinio dell’avvocato Teresa Totaro, ha proposto opposizione eccependo in primo luogo «il difetto di legittimazione attiva di controparte, attesa la notifica dell’atto di precetto a nome del procuratore speciale delle parti nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza della Corte d’Appello di Bari»; e in second’ordine per avere il Comune di Manfredonia «correttamente adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza della Corte d’Appello di Bari con cui era stato ordinato di versare la somma di € 2.226.219,79, presso la Cassa DDPP e non già di pagare la somma agli aventi diritto».
Contestando «tutti i motivi di opposizione» del Comune, la parte opposta si è costituita in giudizio. Fra le motivazioni evidenziate dal Tribunale di Foggia a sostegno della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto in esecuzione, quella di non contenere alcuna condanna nei confronti del Comune al pagamento diretto dell’indennità in quanto l’ordine è di versare la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; ordine al quale il Comune ha effettivamente ottemperato. Pertanto il Tribunale di Foggia giudica non corretta la scelta della parte ricorrente, dell’avvio dell’azione esecutiva sulla base della sentenza della Corte d’Appello di Bari, perché «il titolo non reca una condanna al pagamento diretto delle somme nei confronti dei beneficiari cosicché non pare ammissibile una diretta tutela esecutiva delle ragioni dei beneficiari» i quali «per ottenere lo svincolo delle somme depositate, pare piuttosto dover necessariamente transitare, in presenza di opposizioni al pagamento, attraverso un ulteriore accertamento giudiziale della ricorrenza delle condizioni per procedere allo svincolo delle somme; è del resto la stessa disciplina dettata dal d.P.R. n. 327 del 2001 (artt. 26 e ss.) a demandare all’autorità giudiziaria il potere di disporre il pagamento delle somme vincolate in caso di opposizioni (cfr. artt. 26 comma 4 e 29), con ciò escludendo la diretta esperibilità dell’azione esecutiva».
In definitiva il Tribunale di Foggia evidenzia come «il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti costituisce una adeguata garanzia per gli odierni convenuti-opposti la cui tutela, nelle more del presente giudizio di opposizione e dell’eventuale giudizio che eventualmente dovessero intraprendere per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per lo svincolo, non è esposta ad alcun rischio irreparabile di pregiudizio».
In definitiva, un passaggio giudiziale d’attesa fino alla prossima tappa a marzo presso il Tribunale di Foggia.
Michele Apollonio

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