Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del Tar Lecce la complessa questione relativa alle procedure di gara bandite dal

Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del Tar Lecce la complessa questione relativa alle procedure di gara bandite dal Comune di Ginosa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative agi stabilimenti balneari presenti sul territorio e alla scadenza dei titoli concessori.
La vicenda nasce nell’ottobre 2024 quando il Comune di Ginosa, con due distinte Delibere di giunta, stabilisce la scadenza delle concessioni al 31 dicembre successivo e l’avvio della gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti da adibire a stabilimento balneare o a spiaggia libera con servizi. La procedura per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime era di fatto avviata.
Contro le delibere comunali hanno presentato ricorso dodici concessionari balneari (tutti rappresentati dall’avvocato Danilo Lorenzo). Dinanzi al Tar Lecce sono stati eccepiti svariati motivi di illegittimità. Nelle more della procedura di gara l’amministrazione comunale ha concesso agli stessi concessionari ima proroga (al 15 settembre 2025) in attesa di concludere la procedura di gara, ma anche questo provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar. Nel frattempo il Comune di Ginosa ha espletato la gara ed ha approvato una graduatoria definitiva.
Ed arriviamo al 25 giugno, giorno in cui le cause sono state trattate dinanzi ai giudici amministrativi di Lecce. Il Tar (presidente Antonio Pasca, relatori Silvio Giancaspro, Daniela Rossi ed Elio Cucchiara) ha dunque accolto il ricorso dei concessionari, pronunciandosi per la prima volta in materia di durata delle concessioni demaniali e legittimità dei bandi di gara alla luce della norma modificata dopo la legge 166/2024.
Accolta l’eccezione formulata dai concessionari, tramite l’avvocato Lorenzo, riguardante l’individuazione dei lotti messi a gara in mancanza del Piano Comunale delle Coste, eccezione tesa a «contestare in radice la possibilità stessa di procedere alla indizione della gara». I giudici hanno stabilito che «L’amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere all’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione di tutte le concessioni demaniali marittime che interessano il territorio comunale in mancanza del PCC, avvalendosi esclusivamente degli elaborati progettuali predisposti in autonomia dall’Ufficio tecnico comunale e quindi approvati dalla Giunta comunale, senza il coinvolgimento della Giunta Regionale e del Consiglio Comunale. È evidente che l’elaborato “pianimetrico di aggiornamento redatto dall’Ufficio Tecnico” è cosa ben diversa dal PCC, sia sotto il profilo dei contenuti istruttori, che sotto il profilo delle procedure e del rispetto delle competenze definite dal legislatore regionale, sicché il relativo utilizzo ai fini dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime è apertamente elusivo del disposto di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 17/2015. Di qui Tillegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del procedimento e delle competenze di cui agli artt. 4 e 8 della Legge Regionale n. 17/2015».
Accolta allo stesso modo l’eccezione fondata sulla censura del bando quanto alla previsione della remunerazione degli investimenti effettuati dai concessionari uscenti.
Da ultimo i giudici amministrativi salentini hanno anche sancito la illegittimità del provvedimento comunale con il quale è stato ritenuto di confermare la titolarità delle concessioni in favore degli originari concessionari sino alla data del 15 settembre 2025 anziché fino all’assegnazione delle nuove concessioni demaniali.
«Si tratta di importantissime sentenze rese dal TAR Lecce in una complicata e complessa materia – commenta l’avvocato Danilo Lorenzo che ha difeso i dodici concessionari demaniali di Ginosa – All’esito di una serie di processi caratterizzati da notevoli elementi di difficoltà tecnico/giuridica, ancora una volta i giudici amministrativi salentini hanno magistralmente e autorevolmente sciolto una serie di dubbi interpretativi sorti a seguito della modifica della legge n. 118/2022 operata dalla legge n. 166/2024, fornendo chiari e convincenti parametri di corretta applicazione della legge, anche al fine di dare certezza alla materia e consentire alle amministrazioni comunali di procedere secondo criteri di legalità, giustizia ed equità. Si conferma l’autorevolezza del TAR Lecce che per l’ennesima volta è stato autore di una storica sentenza destinata a rimanere negli annali della giurisprudenza in materia di demanio marittimo».
gazzettamezzogiorno



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