BALNEARI, NIENTE GARE SENZA IL PIANO COMUNALE DELLA COSTA

Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del Tar Lecce la complessa questione relativa alle procedure di gara bandite dal

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Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del Tar Lecce la complessa questione relativa alle procedure di gara bandite dal Co­mune di Ginosa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime rela­tive agi stabilimenti balneari presenti sul territorio e alla scadenza dei titoli concessori.

La vicenda nasce nell’ottobre 2024 quando il Comune di Ginosa, con due distinte Delibere di giunta, stabilisce la scadenza delle concessioni al 31 di­cembre successivo e l’avvio della gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti da adibire a stabilimento bal­neare o a spiaggia libera con servizi. La procedura per l’assegnazione delle con­cessioni demaniali marittime era di fatto avviata.

Contro le delibere comunali hanno presentato ricorso dodici concessionari balneari (tutti rappresentati dall’avvo­cato Danilo Lorenzo). Dinanzi al Tar Lecce sono stati eccepiti svariati motivi di illegittimità. Nelle more della pro­cedura di gara l’amministrazione co­munale ha concesso agli stessi con­cessionari ima proroga (al 15 settembre 2025) in attesa di concludere la pro­cedura di gara, ma anche questo prov­vedimento è stato impugnato dinanzi al Tar. Nel frattempo il Comune di Ginosa ha espletato la gara ed ha approvato una graduatoria definitiva.

Ed arriviamo al 25 giugno, giorno in cui le cause sono state trattate dinanzi ai giudici amministrativi di Lecce. Il Tar (presidente Antonio Pasca, relatori Silvio Giancaspro, Daniela Rossi ed Elio Cucchiara) ha dunque accolto il ricorso dei concessionari, pronuncian­dosi per la prima volta in materia di durata delle concessioni demaniali e legittimità dei bandi di gara alla luce della norma modificata dopo la legge 166/2024.

Accolta l’eccezione formulata dai con­cessionari, tramite l’avvocato Lorenzo, riguardante l’individuazione dei lotti messi a gara in mancanza del Piano Comunale delle Coste, eccezione tesa a «contestare in radice la possibilità stes­sa di procedere alla indizione della gara». I giudici hanno stabilito che «L’amministrazione comunale ha ri­tenuto di provvedere all’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione di tutte le concessioni demaniali marit­time che interessano il territorio co­munale in mancanza del PCC, avva­lendosi esclusivamen­te degli elaborati pro­gettuali predisposti in autonomia dall’Ufficio tecnico comunale e quindi approvati dalla Giunta comunale, sen­za il coinvolgimento della Giunta Regionale e del Consiglio Comu­nale. È evidente che l’elaborato “pianimetrico di aggiornamento redatto dall’Ufficio Tecnico” è cosa ben diversa dal PCC, sia sotto il profilo dei contenuti istruttori, che sotto il profilo delle pro­cedure e del rispetto delle competenze definite dal legislatore regionale, sicché il relativo utilizzo ai fini dell’assegna­zione delle concessioni demaniali ma­rittime è apertamente elusivo del di­sposto di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 17/2015. Di qui Tillegittimità dei provvedimenti impugnati per violazio­ne del procedimento e delle competenze di cui agli artt. 4 e 8 della Legge Regionale n. 17/2015».

Accolta allo stesso modo l’eccezione fondata sulla censura del bando quanto alla previsione della remunerazione de­gli investimenti effettuati dai conces­sionari uscenti.

Da ultimo i giudici amministrativi salentini hanno anche sancito la il­legittimità del provvedimento comu­nale con il quale è stato ritenuto di confermare la titolarità delle conces­sioni in favore degli originari con­cessionari sino alla data del 15 set­tembre 2025 anziché fino all’assegna­zione delle nuove concessioni dema­niali.

«Si tratta di importantissime sen­tenze rese dal TAR Lecce in una com­plicata e complessa materia – commenta l’avvocato Danilo Lo­renzo che ha difeso i dodici concessionari demaniali di Ginosa – All’esito di una serie di processi caratteriz­zati da notevoli ele­menti di difficoltà tecnico/giuridica, anco­ra una volta i giudici amministrativi salentini hanno magi­stralmente e autorevolmente sciolto una serie di dubbi interpretativi sorti a seguito della modifica della legge n. 118/2022 operata dalla legge n. 166/2024, fornendo chiari e convincenti para­metri di corretta applicazione della leg­ge, anche al fine di dare certezza alla materia e consentire alle amministra­zioni comunali di procedere secondo criteri di legalità, giustizia ed equità. Si conferma l’autorevolezza del TAR Lec­ce che per l’ennesima volta è stato autore di una storica sentenza destinata a rimanere negli annali della giuri­sprudenza in materia di demanio ma­rittimo».

gazzettamezzogiorno

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