Tibunali Capitanata: fine speranze per le sezioni distaccate. Depositate in data odierna le ordinanze del Tar Puglia di Bari relative ai ricorsi – tra
Tibunali Capitanata: fine speranze per le sezioni distaccate. Depositate in data odierna le ordinanze del Tar Puglia di Bari relative ai ricorsi – tra l’altro – dei Comuni di Manfredonia (ricorrenti anche; Gabriele Esposito, Ilario Valente, Raffaela Emanuela Di Noia, Matteo Renzulli, Loredana Russo, Antonio Cota, Vito Cainazzo, Ciro Pio Gramazio, Michele Totaro, Luigi Vaira, Marco Starace, Giuseppe Danilo Borgia, Annamaria Gatta, Mattia Assunta, Sipontina Manfredi, Angela Anna Nobile, Pasquale Fabiano, Maria Libera Di Gregorio, Michele Caputo, Francesco Santoro, Matteo Lombardi, Lorenzo Conoscitore, Annarita Armiento, Sergio Cusmai, Antonella Armiento, Eleonora Salvemini, Gaetano Falcone, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Maria Nico e Stefano Pio Foglia), Cerignola, Trinitapoli, San Severo, Rodi Garganico e Nord Gargano contro il Ministero della Giustizia, Tribunale di Foggia, – e nei confronti di Ordine degli Avvocati di Foggia – per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – del D.M. Giustizia del giorno 8.8.2013 con il quale, in (presunta) applicazione del D.Lgs. n. 155/2012, si è disposta la soppressione delle diverse sezioni distaccate. Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il cons. Giuseppina Adamo.
Nell’ordinanza depositata in data odierna, il presidente del Tar Puglia di Bari Sabato Guadagno scrive: “Rilevato che in sede di esercizio del potere di ‘deroga’ previsto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 155/2012, la disposizione richiede preliminarmente due requisiti: – la sussistenza di ragioni organizzative e funzionali; – la proprietà pubblica degli immobili”. “Rilevato che la sussistenza di tali requisiti non impone automaticamente la concessione della deroga di cui alla disposizione citata, finalizzata alla perdurante fruizione dei locali di sedi già legislativamente soppresse, ma rappresenta il presupposto per operare la valutazione discrezionale demandata al Ministro”.
“Ritenuto che, posta la ratio della novella, chiaramente improntata all’accorpamento delle sedi giudiziarie nella prospettiva di conseguire un risparmio di spesa, l’esercizio del potere ministeriale – configurato come facoltà – richiede il bilanciamento delle opposte esigenze da un lato di concentramento dei locali, dall’altro di evitare lo spostamento della trattazione degli affari in sedi inadeguate; ritenuto però che le censure dedotte, ove accolte, comporterebbero un generalizzato utilizzo della facoltà di cui all’art. 8 citato, cosicché le prevedibili difficoltà organizzative del periodo transitorio avrebbero l’effetto di frustrare la ratio della riforma; ritenuto, dunque, che l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento”, il Tar ha respinto l’istanza cautelare.
false

COMMENTI