Adesso in Puglia sarà più semplice irrigare i campi con l’acqua estratta da pozzi scavati e gestiti legalmente. Infatti il Consiglio regionale ha

Adesso in Puglia sarà più semplice irrigare i campi con l’acqua estratta da pozzi scavati e gestiti legalmente. Infatti il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” (più nota come “legge sui pozzi”), che intende disciplinare in maniera organica e puntuale la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, nonché la derivazione e l’utilizzazione delle acque superficiali nel territorio della Regione Puglia, con l’esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.Legge sui pozzi pianifica risorsa idrica in Puglia
Il riordino della disciplina regionale in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riguardo agli aspetti di pianificazione e tutela della risorsa idrica, è stato fortemente voluto dall’assessore regionale pugliese all’Agricoltura Donato Pentassuglia.
Disciplina dell’utilizzo di acque sotterranee e superficiali
La nuova legge disciplina la durata della concessione dell’utilizzo dei pozzi, stabilendo una durata massima di 15 anni. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dagli allegati al provvedimento di legge. La concessione è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con provvedimento della struttura competente.La legge introduce anche la disciplina regionale in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, comprese le licenze di attingimento, attualmente assente nella regolamentazione regionale, che si aggiunge alla parte relativa all’estrazione di acqua dal sottosuolo.
Regolarizzazione di pozzi ed emungimenti non autorizzati
La legge di fatto riapre i termini per la regolarizzazione dei pozzi e degli emungimenti non autorizzati sia di acque sotterranee sia di acque superficiali. Viene prevista un’autorizzazione temporanea all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per le utenze esistenti in attesa di autorizzazione, concessione o presa d’atto e la riapertura dei termini per l’emersione delle utenze non riconosciute (cioè abusive) di acque sotterranee, fissata in 270 giorni. Lo stesso termine è stabilito per l’emersione delle utenze non riconosciute di derivazione di acque superficiali.
Per le acque sotterranee si è deciso di applicare, per la regolarizzazione delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee, il principio di progressiva decurtazione dei volumi e delle portate sia all’atto di rilascio del provvedimento di concessione che all’atto dei successivi rinnovi, per tutte le utenze ubicate in aree di vietato emungimento o all’interno di un’area buffer di raggio pari a 1 km attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, piuttosto che la verifica, in fase di prima istanza, di compatibilità con le disposizioni di cui alle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale.
Ciò al fine di favorire l’effettiva emersione delle utenze abusive e conseguire la più completa conoscenza del sistema dei prelievi idrici di acque sotterranee nel territorio regionale, e al contempo perseguire la tutela delle risorse idriche attraverso il graduale (ovvero su orizzonti temporali che comunque superano 50 anni) sfinimento dei prelievi nelle aree sottoposte a maggiore stress idrico.

COMMENTI