I lavoratori Sangalli contro la sentenza di Treviso

Le sorti dello stabilimento Manfredonia vetro e dei suoi dipendenti fuori dal posto di lavoro dal novembre 2014, corrono sul filo di rasoio del recla

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Le sorti dello stabilimento Manfredonia vetro e dei suoi dipendenti fuori dal posto di lavoro dal novembre 2014, corrono sul filo di rasoio del reclamo presentato alla Corte d’appello di Venezia contro la sentenza del Tribunale di Treviso che ha dichiarato inammissibile la richiesta di amministrazione straordinaria avanzata da quei dipendenti, ed ha invece accolto l’istanza di fallimento presentata dalla proprietà Sangalli.
Una sentenza che ha ridotto al lumicino le speranzose attese di quei lavoratori ma anche della città. Di quella parte preponderante (c’è infatti un’altra parte sia pure minoritaria che di quel problema e delle annesse implicazioni non importa nulla, anzi…) che si è sempre schierata al fianco di quei lavoratori sostenendone le giuste istanze e dunque le ragioni del lavoro che subisce l’ennesimo tracollo con sempre più preoccupanti conseguenze negative sull’economia e sulla socialità del territorio.
Una sentenza che a parere dal legale rappresentante di quei lavoratori, l’avvocato Giuseppe Prencipe, lascia spazi ad un reclamo che si propone di evidenziare delle palesi lacune. Come quella, ed esempio, riguardante le funzioni degli amministratori-dipendenti sostenuto dai ricorrenti ma rigettato dal Tribunale.
Il nodo centrale sul quale il Tribunale di Treviso ha fondato la sua decisione, è <la mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 2 lett. A) D.L.vo 270/99 il quale stabilisce che possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria le imprese che abbiano un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno>.
Ma in quale data va verificato il numero dei lavoratori subordinati? Per il Tribunale, quella <della visura camerale della Sangalli Vetro Manfredonia del 2 novembre 2015 da cui risulta un numero di lavoratori subordinati al 30 giugno 2015 pari a 178>. Per i ricorrenti i requisiti di cu al citato D.L.vo 270/99 vanno verificati al 22 gennaio 2015.
<Comunque si osserva> taglia corto il Tribunale di Treviso <che anche a voler seguire la tesi sostenuta dai ricorrenti e dal Ministero (schierato sulla amministrazione straordinaria, ndr), la media dei lavoratori subordinati nell’anno anteriore alla data del 22 gennaio 2015 è inferiore al numero di duecento: dalla documentazione dimessa dalla Sangalli nel termine concesso dal Giudice relatore, risulta infatti che la media dei lavoratori subordinati in detto periodo è pari a 198,08>.
Respinta altresì la tesi sostenuta dai ricorrenti seconda la quale nel numero dei dipendenti subordinati possano rientrare quelli di società dello stesso gruppo: se si contano i dipendenti della Manfredonia vetro e delle due società controllate Sangalli vetro satinato e Sangalli vetro magnetronico, questi risultano esser 211,57. <Il requisito dimensionale> sentenzia il Tribunale <deve essere riferito alla singola impresa essendo irrilevante il numero di dipendenti presenti all’interno del gruppo di imprese>.
In questo computo dei lavoratori subordinati <non è possibile> insiste il Tribunale <comprendere il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione della Sangalli in quanto, sebbene la giurisprudenza ammetta che possa essere compatibile il ruolo di amministratore con quello di lavoratore dipendente, si rileva che la sovrapposizione delle predette funzioni, nell’ambito della stessa società, deve ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussista un vincolo di subordinazione e l’attività svolta non rientri nel mandato di amministratore>.
Michele Apollonio

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