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La Polizia Municipale di Mattinata informa: I cittadini che il prossimo 3 novembre entrerà in vigore l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione

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La Polizia Municipale di Mattinata informa:
I cittadini che il prossimo 3 novembre entrerà in vigore l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione il nominativo di chi utilizza il veicolo per più di trenta giorni se diverso dall’intestatario del mezzo. Chi non lo fa rischia una sanzione di ben 705 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’invio alla Motorizzazione civile per l’ aggiornamento. “Il provvedimento riguarda tutti i veicoli a motore e i rimorchi di cui un soggetto diverso dall’intestatario abbia la disponibilità per un periodo superiore a trenta giorni.” Il provvedimento interessa, non sono solo i privati cittadini che utilizzano magari l’auto di un parente non convivente, ma anche i soggetti giuridici che utilizzano veicoli che non sono a loro intestati”. I familiari conviventi, infatti, sono esentati, ma possono comunque chiedere l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza il veicolo di cui non è intestatario. Nella circolare ministeriale viene definito nel dettaglio chi è l’intestatario del veicolo, ed accanto al classico proprietario, al locatore in caso di locazione senza conducente, al nudo proprietario in caso di usufrutto, al locatario in caso di leasing, all’usufruttuario, appaiono figure poco note, come il “trustee” o l’acquirente in caso di acquisto con patto di riservato dominio. L’annotazione va fatta anche se sopraggiungono variazioni nelle generalità dell’utilizzatore oppure nella variazione della denominazione o della ragione sociale di un soggetto giuridico. Per ora sono esentati i soggetti che effettuano attività di autotrasporto fino all’emissione di nuove disposizioni. “Il provvedimento entra in vigore il 3 novembre e riguarda tutti gli atti posti in essere da quella data”. Per richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione ci si potrà rivolgere agli sportelli della Motorizzazione civile oppure ad un’agenzia autorizzata.

Intestazione temporanea di veicoli – Circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 – Chiarimenti applicativi
Prassi amministrativa – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – circ. 27/10/2014 n. 23743
Soprassedendo agli aspetti procedurali riservati agli UMC e agli studi di consulenza automobilistica, si fa cenno ai chiarimenti giuridico-amministrativi:
– COMPUTO DEI TERMINI. Il computo del termine dei 30 giorni avviene per giorni naturali e consecutivi.
– PRINCIPI DELLA INTESTAZIONE TEMPORANEA:  l’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore e quindi è da escludere che che il medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. In tutti i casi deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
– DELEGHE: gli obblighi di comunicazione ricadono sull’avente causa, ferma restando la possibilità che quest’ultimo deleghi i relativi adempimenti al dante causa. Va esclusa la possibilità che l’avente causa possa rilasciare al dante causa una “delega generale” all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.
– VARIAZIONE TOPONOMASTICA: vanno esclusi i casi di variazioni del luogo di nascita o di residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, in ragione di intervenute variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o accorpamento di Comuni o di Province o istituzione di nuovi Comuni o di nuove Province). A ciò provvederà globalmente il CED Motorizzazione a seguito segnalazione dell’Ente.
– COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI: premesso che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito, è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera) e soprattutto, e ciò vale per tutte le altre ipotesi di:
– utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefif’ (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
– utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
– ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.
– CUSTODIA GIUDIZIALE:  i veicoli affidati agli Organi di Polizia Giudiziaria sono al momento esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione fermo restando la facoltà per gli stessi, qualora di interesse, di ottenere l’intestazione temporanea di veicoli dei quali siano affidatari.
– LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE:

1. Deleghe. La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere comprovata a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal locatore  con specifica indicazione della sede o dell’ufficio dell’impresa presso la quale la delega originale è depositata. Alla dichiarazione va allegata, come da disposizioni vigenti in materia, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del medesimo dichiarante. Pertanto, laddove il locatore intenda avvalersi di detta facoltà, alla comunicazione non dovrà essere allegata la delega, bensì la predetta dichiarazione esemplificata nell’Allegato A/3 che si trasmette con la presente circolare. La predetta dichiarazione potrà essere utilizzata anche a corredo di comunicazione cumulativa di locazioni senza conducente; pertanto il locatore, con un’unica dichiarazione, potrà comprovare la s ussistenza delle deleghe rilasciate da una pluralità di locatari.

2. Sublocazione. Nell’ipotesi di una o più sub-locazione, il proprietario locatore del veicolo effettuerà direttamente, su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest’ultimo.

3. Scadenza e proroga della LSC. Contrariamente alle istruzioni già impartite con la circolare del 10 luglio 2014 se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.

4. Cessazione anticipata della LSC. In caso di cessazione anticipata del contratto di LSC, il locatore:
– ne dà immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella propria disponibilità; al riguardo, si evidenzia che ai fini dell’applicazione del c. 4 bis dell’art. 94 CDS, il veicolo è da considerare nella disponibilità del locatore anche nel caso in cui sia ceduto ad un locatario per un periodo pari od inferiore ai 30 giorni;
  oppure
– dà immediata comunicazione del nominativo di un nuovo locatario, nel caso di nuovo contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni.
In entrambi i casi, poiché in assenza di comunicazione il veicolo è da intendere temporaneamente intestato a nome dell’ultimo locatario le cui generalità sono state annotate nell’ANV, nell’ipotesi di cessazione anticipata del contratto di LSC il locatore di fatto non dispone più del termine di 30 giorni per comunicare il nominativo del nuovo locatario o per comunicare che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità, ma dovrà effettuare tali comunicazioni in modo tempestivo; in caso contrario, infatti, il locatario cessato continuerebbe ad essere illegittimamente individuato quale intestatario temporaneo del veicolo e quindi responsabile della circolazione dello stesso.

5. Immatricolazione e contestuale annotazione della LSC. Quando in sede di immatricolazione di un veicolo venga richiesta anche l’annotazione in Archivio dei dati relativi al locatario, le due operazioni possono essere gestite contestualmente solo a condizione che sia certa la data di scadenza della locazione senza conducente.

6. Cessione di contratti di LSC. Nel caso in cui una impresa di LSC trasferisca la proprietà di propri veicoli ad altra impresa di LSC, e con tale trasferimento venga disposta anche la cessione dei contratti di LSC in essere, si provvederà:   – a gestire il trasferimento di proprietà mediante ordinaria emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;
– a rilasciare una nuova ricevuta contenente, oltre ai dati relativi al locatario e alla data di scadenza del contratto (già annotati in Archivio prima della cessione del contratto), anche il nominativo del nuovo locatore.

Al riguardo, si sottolinea che la predetta ricevuta è rilasciata d’ufficio e, pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione da parte del locatore né il pagamento di alcuna tariffa.

Si evidenzia infine che, in attesa del perfezionamento delle procedure informatiche, la ricevuta in parola sarà rilasciata il giorno lavorativo successivo all’emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

– LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI PER I CORPI DI POLIZIA LOCALE: le modalità operative previste dalla circolare 10 luglio 2014 prot. n. 15513 si applicano esclusivamente nel caso in cui venga richiesto il rilascio delle speciali targhe “Polizia Locale”. La richiesta di dette targhe, infatti, non è obbligatoria bensì meramente facoltativa. Pertanto, nei casi in cui il Corpo di Polizia Locale non abbia interesse ad ottenere il rilascio delle targhe in parola, l’utilizzo di veicoli in locazione senza conducente deve ritenersi del tutto consentita, con l’avvertenza che, in tal caso, troveranno applicazione gli ordinari obblighi di comunicazione, laddove si tratti di locazioni per periodi superiori ai 30 giorni.

– UTILIZZO VEICOLI INTESTATI A PERSONA DECEDUTA: l’intestazione temporanea del veicolo del defunto non implica accettazione tacita di eredità e pertanto sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione verrà apposta la dicitura: “Intestatario deceduto – Intestazione temporanea effettuata ai sensi del c. 4 bis dell’art. 94 CDS in attesa di definizione della procedura di successione.”.

Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., e art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).
Prassi amministrativa – Ministero dell’interno – circ. 31/10/2014 n. 300/A/7812/14/106/16
Nel rinviare alla lettura delle circolari del MIT, il Ministero dell’interno, in attesa di una più approfondita analisi alla luce delle problematiche che verranno segnalate a livello operativo, evidenzia in particolare:

– COMODATO: allo scopo di circoscriverne il campo di applicazione ai casi espressamente richiamati dalle predette circolari. L’obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni;

– COMODATO IN AMBITO FAMILIARE: l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni. Si evidenzia, a tal riguardo, che nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.

– SANZIONI:
– possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3.11.2014 e quindi a partire dal 4.12.2014; la violazione dell’art. 94, comma 4-bis,CDS può essere contestata solo all’avente causa (es. al comodatario    
– oggetto di sanzione è l’omessa comunicazione da parte dell’avente causa all’UMC, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione;
– obbligato in solido, per tutte le violazioni al Cd.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, CDS.

 
 

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